Art. 2 
 
  Le unioni di comuni  e  le  comunita'  montane  devono  trasmettere
all'Ufficio sportello unioni della Direzione centrale  della  finanza
locale, in via ordinaria, i  certificati  entro  il  termine  del  30
settembre 2013 (fa fede il timbro  postale).  Qualora  non  vi  siano
modifiche rispetto alla certificazione presentata nell'anno 2012  gli
enti devono inviare l'allegato «E» entro i medesimi termini. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 26 settembre 2013 
 
                                         Il direttore centrale: Verde