Art. 2
Le unioni di comuni e le comunita' montane devono trasmettere
all'Ufficio sportello unioni della Direzione centrale della finanza
locale, in via ordinaria, i certificati entro il termine del 30
settembre 2013 (fa fede il timbro postale). Qualora non vi siano
modifiche rispetto alla certificazione presentata nell'anno 2012 gli
enti devono inviare l'allegato «E» entro i medesimi termini.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 settembre 2013
Il direttore centrale: Verde