Art. 2 
 
 
Acquisizione della  fotografia  e  della  firma  del  titolare  della
                          patente di guida 
 
  1. Ai fini dell'emissione del duplicato  della  patente,  rinnovato
nella   validita',   il   sanitario   o   l'ufficio    che    procede
all'accertamento trasmette,  unitamente  alla  comunicazione  di  cui
all'articolo 1 e nelle medesime forme,  foto  e  firma  del  titolare
della patente stessa.