Art. 3 
 
 
 Ricevuta dell'avvenuta conferma di validita' della patente di guida 
 
  1.  Il   sistema   informatico,   in   caso   di   esito   positivo
dell'acquisizione e verifica dei dati e della documentazione  di  cui
rispettivamente agli articoli I e 2, genera una  ricevuta  recante  i
dati anagrafici del titolare di patente, il  numero  e  la  categoria
della stessa, le eventuali prescrizioni relative al  conducente  o  a
modifiche del veicolo e la  nuova  data  di  scadenza  della  patente
stessa. 
  2. Il medico, stampata in carta semplice  la  ricevuta  di  cui  al
comma 1, la consegna immediatamente all'interessato. 
  3. La  ricevuta  di  cui  al  comma  1  e'  valida  ai  fini  della
circolazione fino al  ricevimento  del  duplicato  della  patente  di
guida, rinnovato nella  validita',  e  comunque  non  oltre  sessanta
giorni dalla data di rilascio.