Art. 3 Ricevuta dell'avvenuta conferma di validita' della patente di guida 1. Il sistema informatico, in caso di esito positivo dell'acquisizione e verifica dei dati e della documentazione di cui rispettivamente agli articoli I e 2, genera una ricevuta recante i dati anagrafici del titolare di patente, il numero e la categoria della stessa, le eventuali prescrizioni relative al conducente o a modifiche del veicolo e la nuova data di scadenza della patente stessa. 2. Il medico, stampata in carta semplice la ricevuta di cui al comma 1, la consegna immediatamente all'interessato. 3. La ricevuta di cui al comma 1 e' valida ai fini della circolazione fino al ricevimento del duplicato della patente di guida, rinnovato nella validita', e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di rilascio.