Art. 5 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le amministrazioni competenti provvedono a dare attuazione  alle
disposizioni di cui al presente  decreto  nell'ambito  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.