IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1 del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  102,  che
prevede che per l'anno 2013 non e' dovuta la prima rata  dell'imposta
municipale propria di cui all'art. 13 del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'art. 1, comma 1,  del
decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 18 luglio 2013, n. 85; 
  Visto l'art. 2 del citato decreto-legge n. 102 del 2013,  il  quale
prevede che: 
    a) per l'anno 2013 non e' dovuta  la  seconda  rata  dell'imposta
municipale propria di cui al citato art. 13 del decreto-legge n.  201
del 2011, relativa ai fabbricati costruiti e  destinati  dall'impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione  e
non siano in ogni caso locali; 
    b) la  detrazione  prevista  dal  citato  art.  13  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto  passivo  e
per le relative pertinenze si applica anche agli alloggi regolarmente
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque  denominati,  aventi
le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'art.  93
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 
    c) ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di  IMU,
le  unita'  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a
proprieta' indivisa, adibite  ad  abitazione  principale  e  relative
pertinenze  dei  soci  assegnatari,  sono  equiparate  all'abitazione
principale; 
    d) non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della
residenza anagrafica ai fini dell'applicazione  della  disciplina  in
materia di IMU concernente  l'abitazione  principale  e  le  relative
pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile  nel  catasto
edilizio urbano come  unica  unita'  immobiliare,  posseduto,  e  non
concesso  in  locazione,  dal  personale   in   servizio   permanente
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento
civile, nonche' dal personale del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto  dall'art.  28,  comma  1,  del
decreto  legislativo  19  maggio  2000,   n.   139,   dal   personale
appartenente alla carriera prefettizia; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto-legge n. 102 del 2013,  il  quale
prevede che al fine di assicurare ai comuni delle Regioni  a  statuto
ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna il ristoro  del  minor
gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle  disposizioni
recate dagli articoli precedenti, e' attribuito ai medesimi comuni un
contributo  di  2.327.340.486,20  euro   per   l'anno   2013   e   di
75.706.718,47 euro a decorrere dall'anno 2014; 
  Considerato che ai sensi del predetto art. 3, il contributo di  cui
sopra  e'  ripartito  tra  i  comuni  interessati,  con  decreto  del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle finanze, da adottare, sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto-legge n. 102 del  2013,  in  proporzione  alle  stime  di
gettito da imposta municipale allo scopo comunicate dal  Dipartimento
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Acquisiti  dal  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento   delle   finanze   -   Direzione   studi   e   ricerche
economico-fiscali i predetti dati relativi alle stime di  gettito  da
imposta municipale propria; 
  Ritenuta necessaria una verifica della distribuzione  dei  predetti
dati al 31 ottobre 2013, in coerenza con il disposto dell'art. 3  del
citato decreto-legge n. 102 del 2013, con riferimento  a  particolari
situazioni locali connesse alle relative stime pubblicate nel  maggio
2013; 
  Ritenuto conseguentemente di procedere ad accantonare, a valere sul
fondo disponibile di 2.327.340.486,20 euro per l'anno 2013, l'importo
di 25.000.000,00 euro da distribuire ai comuni, come  conguaglio  per
lo  stesso  anno  2013,   con   successivo   decreto   del   Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare sentita la Conferenza Stato-citta' ed  autonomie
locali; 
  Sentito il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
nella seduta del 25 settembre 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Riparto tra i comuni di somme a titolo di rimborso del minor  gettito
  dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 
  1. Il contributo complessivo di  euro  2.327.340.486,20  attribuito
per l'anno 2013 ai comuni delle Regioni a statuto ordinario  e  delle
regioni Siciliana e Sardegna dall'art. 3 del decreto-legge 31  agosto
2013, n. 102, a titolo di rimborso per minor  gettito  IMU  dell'anno
2013, e' ripartito, al netto di 25.000.000,00 di euro, per  l'importo
di euro 2.302.340.486,20 a favore  di  ciascun  comune  nella  misura
indicata nell'elenco A, allegato al presente  decreto,  calcolata  in
proporzione alle stime di gettito da imposta municipale  propria  del
2012, tenendo conto altresi'  dei  versamenti  effettivi  per  l'anno
2012, cosi' come comunicate dal competente Dipartimento delle finanze
del Ministero dell'economia e delle finanze