Art. 1 Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta 1. E' Istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della diffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpative in campo commerciale, nonche' della pirateria elettronica e digitale e del commercio abusivo, di seguito denominata «Commissione», con l'obiettivo di approfondire e raccogliere dati aggiornati e dettagliati sui citati fenomeni, di verificare le ricadute e le potenzialita' effettive del Piano strategico nazionale anticontraffazione e di individuare misure di carattere legislativo sul tema della contraffazione e della tutela del made in Italy. 2. Ai fini della presente deliberazione si intendono: a) per «merci contraffatte»: le merci che recano illecitamente un marchio identico ad un marchio registrato; b) per «merci usurpative»: le merci che costituiscono riproduzioni illecite di prodotti tutelati da diritti di proprieta' intellettuale; c) per «pirateria elettronica e digitale»: il commercio e la diffusione di supporti informatici o files illegali, in violazione dei relativi diritti di proprieta' intellettuale; d) per «commercio abusivo»: situazioni riportabili all'abusivismo commerciale, inteso come attivita' esercitata al di fuori di spazi e regole prestabilite, anche in ambito web. 3. La Commissione ha il compito di accertare i risultati raggiunti e i limiti istituzionali tecnologici, normativi, organizzativi e finanziari attribuibili al livello nazionale che hanno reso inadeguate le azioni delle istituzioni nel contrasto dei fenomeni di cui al comma 1, con particolare riferimento al mancato esercizio dei poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall'ordinamento, alla funzionalita' del sistema di raccolta dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti pubblici coinvolti e alla valutazione approfondita di fatti e di fenomeni sociali al fine di prevedere politiche di prevenzioni e di individuare poteri di controllo e di repressione piu' efficaci, con particolare riferimento alla tutela del made in Italy e della salute e della sicurezza dei cittadini. La Commissione ha altresi' il compito di valutare l'entita' delle risorse da destinare al sistema statistico per definire la misura delle attivita' connesse alla contraffazione, alla pirateria e all'abusivismo nel campo commerciale, le buone prassi e la normativa applicate in altri Paesi membri dell'Unione europea e la congruita' dell'interazione tra le norme vigenti in materia di tutela dei diritti di proprieta' intellettuale e quelle in materia di promozione dell'invenzione. 4. La Commissione, in particolare, raccoglie dati sulle diverse realta' territoriali e dei distretti industriali italiani allo scopo di accertare la dimensione del fenomeno, specialmente per quanto riguarda: a) le merci contraffatte e usurpative vendute nel territorio nazionale, suddivise per settori produttivi; b) le merci contraffatte e usurpative che transitano nel territorio nazionale per essere commercializzate in altri Paesi; c) la produzione illegittima di merci contraffatte e usurpative approntate da licenziatari di produzione infedeli e da questi smerciate, con o senza il marchio originale, ma comunque in violazione del contratto di licenza; d) la produzione illegittima di merci contraffatte e usurpative destinate contrattualmente a specifiche aree geografiche, ma dirottate da licenziatari commerciali infedeli fuori delle zone di loro pertinenza; e) la produzione illegittima di merci che, senza violare direttamente marchi o modelli, ne imitano in maniera tendenziosa o confusiva l'aspetto; f) la diffusione delle merci contraffatte e usurpative attraverso il commercio elettronico, anche a seguito dell'assegnazione di domini che tendano ad ingenerare ambigua informazione nei riguardi dei consumatori; g) le risorse e gli strumenti di controllo del territorio effettivamente impegnati per rafforzare il sistema di contrasto, a partire da quello doganale; h) le eventuali inefficienze e sottovalutazioni da parte delle istituzioni, le eventuali sottovalutazioni da parte della societa' civile, le eventuali responsabilita' degli enti preposti, l'impegno nel contrastare il fenomeno relativo alla produzione di merci contraffate e usurpative nel territorio nazionale e, infine, l'impegno nel sensibilizzare i consumatori sulla gravita' del fenomeno stesso; i) le connessioni con la criminalita' organizzata; l) la verifica dei risultati raggiunti nelle attivita' di prevenzione, di controllo e sanzionatoria svolte dagli enti preposti al contrasto dei fenomeni di cui al comma 1; m) le eventuali omissioni nell'esercizio dei poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall'ordinamento, la corretta applicazione della normativa di riferimento e l'eventuale esigenza di adeguamento della stessa, anche relativamente all'indicazione del Paese di origine dei prodotti; n) la situazione delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali in rapporto alle possibilita' di accesso ai diritti di proprieta' industriale, nonche' alla difesa e tutela degli stessi diritti; o) la qualita' dei brevetti nazionali e l'eventuale esistenza di brevetti inutilizzati o di brevetti rilasciati senza il prescritto esame del loro contenuto inventivo; p) le questioni relative al fenomeno dell'italian sounding nella prospettiva della tutela della reputazione e dell'indicazione commerciale «made in Italy» e delle altre denominazioni che identificano le produzioni di qualita' di origine italiana; q) l'analisi della legislazione vigente, con particolare riferimento alle imprese italiane operanti all'estero; r) l'efficacia della giurisdizione in materia, anche in riferimento alla congruita' dell'organizzazione delle sezioni specializzate in materia di imprese.