Art. 2 Composizione e durata 1. La Commissione e' composta da ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare. 2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza. 3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, e' eletto ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del regolamento. 4. La Commissione e' istituita per la durata della XVII legislatura. 5. La Commissione, ogni dodici mesi e comunque al termine dei propri lavori, presenta una relazione all'Assemblea della Camera dei deputati.