Art. 2 
 
 
                        Composizione e durata 
 
  1. La Commissione e' composta  da  ventuno  deputati  nominati  dal
Presidente della Camera dei deputati, in proporzione  al  numero  dei
componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di
un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare. 
  2. Il Presidente della Camera  dei  deputati,  entro  dieci  giorni
dalla  nomina  dei  componenti,  convoca  la   Commissione   per   la
costituzione dell'ufficio di presidenza. 
  3.  L'ufficio  di  presidenza,  composto  dal  presidente,  da  due
vicepresidenti e da due segretari, e' eletto ai  sensi  dell'articolo
20, commi 2, 3 e 4, del regolamento. 
  4.  La  Commissione  e'  istituita  per  la   durata   della   XVII
legislatura. 
  5. La Commissione, ogni dodici  mesi  e  comunque  al  termine  dei
propri lavori, presenta una relazione all'Assemblea della Camera  dei
deputati.