Art. 5 Organizzazione interna 1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno. 2. La Commissione puo' organizzare i propri lavori anche attraverso uno o piu' comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1. 3. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione puo' deliberare di riunirsi in seduta segreta. 4. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie, in particolare di esperti dei settori economici interessati, previa consultazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. Con il regolamento interno di cui al comma 1 e' stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui puo' avvalersi la Commissione. 5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati. 6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati puo' autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta. Roma, 25 settembre 2013 Il Presidente: Boldrini