Art. 5 
 
 
                       Organizzazione interna 
 
  1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il  proprio
regolamento interno. 
  2. La Commissione puo' organizzare i propri lavori anche attraverso
uno  o  piu'  comitati,  costituiti  secondo  le   disposizioni   del
regolamento di cui al comma 1. 
  3. Tutte le sedute sono pubbliche.  Tuttavia  la  Commissione  puo'
deliberare di riunirsi in seduta segreta. 
  4. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti  e  ufficiali
di polizia giudiziaria e  di  tutte  le  collaborazioni  che  ritiene
necessarie,  in  particolare  di  esperti   dei   settori   economici
interessati, previa consultazione delle organizzazioni  di  categoria
maggiormente rappresentative. Con il regolamento interno  di  cui  al
comma 1 e' stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui  puo'
avvalersi la Commissione. 
  5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce  di
personale, locali e strumenti  operativi  messi  a  disposizione  dal
Presidente della Camera dei deputati. 
  6. Le spese per il funzionamento della Commissione  sono  stabilite
nel limite massimo di 50.000 euro annui e sono  poste  a  carico  del
bilancio interno della  Camera  dei  deputati.  Il  Presidente  della
Camera dei deputati puo' autorizzare un incremento delle spese di cui
al periodo precedente in misura non superiore  al  30  per  cento,  a
seguito di richiesta formulata dal presidente della  Commissione  per
motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta. 
    Roma, 25 settembre 2013 
 
                                              Il Presidente: Boldrini