IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto  l'art.  6,  comma  2,  lettera  d),  numeri  1)  e  2)   del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante «Semestre europeo - prime
disposizioni urgenti per l'economia»; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale»; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni,  che  all'art.  3-septies,  comma  2,   definisce   le
prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni sociali  a
rilevanza sanitaria; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della  legge  15
marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  successive
modificazioni,  recante  il  Codice  per  la  protezione   dei   dati
personali; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, concernente il Codice  dell'amministrazione  digitale,
e, in particolare, gli articoli 5, 63 e 64; 
  Visto l'art. 16-bis del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante  «istituzione  del
ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio
2009 concernente disposizioni in materia di rilascio e di  uso  della
casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 8 luglio  2011,  recante
«erogazione da parte delle farmacie,  di  attivita'  di  prenotazione
delle  prestazioni   di   assistenza   specialistica   ambulatoriale,
pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a  carico
del  cittadino  e  ritiro  dei  referti  relativi  a  prestazioni  di
assistenza specialistica ambulatoriale.»; 
  Visto il decreto 11 dicembre  2009  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro della  salute  concernente
la  verifica   delle   esenzioni,   in   base   al   reddito,   dalla
compartecipazione alla  spesa  sanitaria,  tramite  il  supporto  del
sistema tessera sanitaria; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179,  recante  «Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese», convertito in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28  aprile
2013, con il quale l'onorevole avvocato  Gianpiero  D'Alia  e'  stato
nominato Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  28
aprile 2013, con il quale al predetto Ministro senza  portafoglio  e'
stato conferito l'incarico  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
maggio 2013 recante delega di funzioni del Presidente  del  Consiglio
dei  ministri  al  Ministro  senza  portafoglio,  onorevole  avvocato
Gianpiero  D'Alia,  in  materia   di   pubblica   amministrazione   e
semplificazione; 
  Viste le linee guida del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione  per  la   rilevazione   sistematica   della   customer
satisfaction tramite emoticons; 
  Visto il provvedimento del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali del 16  luglio  2009,  recante  «Linee  guida  in  tema  di
Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e di dossier sanitario»; 
  Visto il provvedimento del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali del 19 novembre 2009,  recante  «Linee  guida  in  tema  di
referti online»; 
  Visto il provvedimento del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali del  5  maggio  2011,  recante  «Linee  guida  in  tema  di
trattamento di dati  per  lo  svolgimento  di  indagini  di  customer
satisfaction in ambito sanitario»; 
  Vista l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province di Trento e Bolzano  acquisita  in
data 29 aprile 2010 sul documento recante «Sistema CUP - Linee  guida
nazionali»; 
  Vista l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province di Trento e Bolzano  acquisita  in
data 10 febbraio 2011 sul documento recante «il  Fascicolo  sanitario
elettronico - Linee guida nazionali»; 
  Ritenuto di definire le disposizioni necessarie per  l'adozione  da
parte delle aziende sanitarie del Servizio  sanitario  nazionale,  di
procedure  telematiche  per  consentire  il  pagamento  online  delle
prestazioni  erogate,  nonche'  la  consegna,  tramite   web,   posta
elettronica certificata  o  altre  modalita'  digitali,  dei  referti
medici, senza ulteriori nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica; 
  Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali; 
  Acquisita  in  data  7  febbraio  2013  l'intesa  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione e del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto definisce le modalita' con  cui  le  aziende
sanitarie  del  Servizio  sanitario  nazionale   adottano   procedure
telematiche per consentire  il  pagamento  online  delle  prestazioni
erogate,  nonche'  la  consegna,  tramite  web,   posta   elettronica
certificata e altre modalita' digitali, dei referti medici, ai  sensi
dell'art. 6, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2),  del  decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12
luglio 2011, n. 106. 
  2. Il presente decreto non si applica alle analisi  genetiche.  Per
gli accertamenti sull'HIV, resta fermo l'obbligo che l'art.  5  della
legge 5 giugno 1990, n. 135 pone a carico dell'operatore sanitario  e
di ogni altro soggetto che venga a conoscenza  di  un  caso  di  AIDS
ovvero di infezione di HIV di adottare ogni misura o accorgimento per
la tutela dei diritti della persona e della sua dignita'.