Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini di quanto previsto dal presente decreto si intende per: 
    a) Referto medico: relazione scritta rilasciata dal medico  sullo
stato clinico del paziente dopo un esame clinico o strumentale; 
    b)  Reperto:   risultato   dell'esame   clinico   o   strumentale
effettuato; 
    c) Referto digitale:  rappresentazione  informatica  del  referto
medico sottoscritta con firma elettronica  qualificata  o  con  firma
digitale. 
    d) Reperto digitale: rappresentazione  informatica  del  reperto,
sottoscritta con firma elettronica avanzata, qualificata  o  digitale
ove prevista firma autografa; 
    e) Copia informatica del referto digitale: documento  informatico
avente contenuto identico al referto digitale da cui  e'  tratto  con
diversa sequenza di valori binari, ai sensi dell'art.  23-bis,  comma
2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  il  Codice
dell'amministrazione digitale, d'ora innanzi C.A.D.; 
    f)  Copia  cartacea  del  referto  digitale:  copia  su  supporto
analogico del referto digitale, ai  sensi  dell'art.  23  del  Codice
dell'amministrazione digitale; 
    g) Azienda sanitaria: l'azienda sanitaria del Servizio  Sanitario
Nazionale; 
    h)  Interessato  /  assistito  /  paziente:  soggetto  a  cui  si
riferisce il referto; 
    i) Titolare del trattamento  dei  dati:  la  persona  fisica,  la
persona giuridica, la  pubblica  amministrazione  o  qualsiasi  altro
ente, associazione od organismo cui competono,  anche  unitamente  ad
altro titolare, le decisioni in ordine alle finalita', alle modalita'
del trattamento di dati personali e agli  strumenti  utilizzati,  ivi
compreso il profilo della sicurezza, ai sensi dell'art. 4,  comma  1,
lettera f) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    j) Firma digitale: la firma elettronica di cui all'art. 1,  comma
1, lettera s) del CAD; 
    k) Firma elettronica qualificata: la  firma  elettronica  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera r) del CAD; 
    l) Firma elettronica avanzata: a) la  firma  elettronica  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera q-bis) del CAD; 
    m) Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE): l'insieme  dei  dati  e
documenti digitali di tipo sanitario  e  sociosanitario  generati  da
eventi clinici presenti  e  trascorsi,  riguardanti  l'assistito,  ai
sensi dell'art. 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. Il  FSE
e' alimentato in maniera continuativa, senza ulteriori oneri  per  la
finanza pubblica, dai  soggetti  che  prendono  in  cura  l'assistito
nell'ambito  del  Servizio  sanitario   nazionale   e   dei   servizi
socio-sanitari regionali, nonche', su richiesta del cittadino, con  i
dati medici in possesso dello stesso; 
    n) Posta elettronica certificata (PEC): sistema di  comunicazione
in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di  un  messaggio
di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi; 
    o)  Domicilio  digitale  del  cittadino:   indirizzo   di   posta
elettronica certificata comunicata dal cittadino ai sensi dell'art. 4
del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179; 
    p) Autenticazione forte: metodo di  autenticazione  che  richiede
l'utilizzo di almeno due modalita' di autenticazione tra le seguenti:
"qualcosa di conosciuto", come una password o un  PIN;  "qualcosa  di
posseduto", come  una  smart  card  oppure  un  token  crittografico;
"qualcosa di unico riguardo l'aspetto o la persona" come  un'impronta
digitale oppure altre caratteristiche uniche della persona misurabili
con appositi sensori (sistemi biometrici); 
    q) PAdES: formato di busta  crittografica  definito  nella  norma
ETSI TS 102 778 basata sullo  standard  ISO/IEC  32000  e  successive
modificazioni (Deliberazione  CNIPA  n.  45  del  21  maggio  2009  e
successive modificazioni); 
    r)  Codice  dell'amministrazione  digitale  (CAD):   il   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.