IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visti il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e il relativo Regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni; Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999 «Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici»; Visto la legge 1° agosto 2002, n. 166 «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti»; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 recante «Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 settembre 2002, n. 226, supplemento straordinario; Viste le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81 «Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare, l'art. 2, commi 1, 2, 4, 5 10, 15 e 15-bis; Visto il comma 7 dell'art. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che estende le disposizioni dell'art. 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66; Vista la direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (cd. Direttiva Accesso) recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica; Vista la delibera dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 622/11/CONS «Regolamento in materia di diritti di installazione di reti di comunicazione elettronica per collegamenti dorsali e coubicazione e condivisione di infrastrutture»; Visto il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70 «Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013 «Nomina dei Ministri»; Visto il comma 3 dell'art. 14 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 marzo 2013 «Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale» pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2013, n. 67; Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata in data 26 settembre 2013; Decreta: Art. 1 Oggetto, ambito di applicazione e finalita' 1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 14, comma 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012, n. 221, disciplina le specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino, sia provvisorio sia definitivo, per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali ricadenti sull'intero territorio nazionale, in ambito urbano ed extraurbano. 2. Il presente decreto introduce una particolare disciplina tesa a favorire l'installazione delle infrastrutture digitali, attraverso metodologie di scavo a limitato impatto ambientale, ai sensi del comma 3, dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal comma 5, dell'art. 14 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 231 del Codice della Strada, nonche' dalla delibera n. 622/11/CONS dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni. 3. Le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente decreto sono anche sinteticamente rappresentate nelle allegate tabelle A, B e C.