IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visti il decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  e  successive
modificazioni e il relativo  Regolamento  di  attuazione  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495  e
successive modificazioni; 
  Vista la Direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  3
marzo 1999 «Razionale  sistemazione  nel  sottosuolo  degli  impianti
tecnologici»; 
  Visto la legge 1° agosto 2002, n. 166 «Disposizioni in  materia  di
infrastrutture e trasporti»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del 10 luglio 2002 recante «Disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da  adottare  per
il segnalamento temporaneo» pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  26
settembre 2002, n. 226, supplemento straordinario; 
  Viste le disposizioni di cui agli articoli  90  e  91  del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81 «Testo  unico  in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  2008,
n. 197 «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello  sviluppo
economico»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  dicembre  2008,
n.  211,  «Regolamento  di  riorganizzazione  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti»; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e,  in  particolare,
l'art. 2, commi 1, 2, 4, 5 10, 15 e 15-bis; 
  Visto il comma 7 dell'art. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69  che
estende le disposizioni dell'art. 2-bis, comma 13, del  decreto-legge
23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  20
marzo 2001, n. 66; 
  Vista  la  direttiva  2009/140/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del  25  novembre  2009  (cd.  Direttiva  Accesso)  recante
modifica  delle  direttive  2002/21/CE  che  istituisce   un   quadro
normativo  comune  per  le  reti  ed  i  servizi   di   comunicazione
elettronica e alle risorse correlate,  e  all'interconnessione  delle
medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le  reti  e  i
servizi di comunicazione elettronica; 
  Vista  la   delibera   dell'Autorita'   per   le   Garanzie   nelle
Comunicazioni n. 622/11/CONS «Regolamento in materia  di  diritti  di
installazione di reti di comunicazione elettronica  per  collegamenti
dorsali e coubicazione e condivisione di infrastrutture»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2012, n.  70  «Modifiche  al
decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,  recante  codice  delle
comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE,
in  materia  di  reti  e  servizi  di  comunicazione  elettronica,  e
2009/136/CE in materia di trattamento dei  dati  personali  e  tutela
della vita privata»; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  28  aprile  2013
«Nomina dei Ministri»; 
  Visto il comma 3 dell'art. 14 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
di concerto  con  il  Ministro  della  salute  e  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti del 4 marzo 2013 «Criteri generali  di
sicurezza  relativi  alle  procedure  di  revisione,  integrazione  e
apposizione della segnaletica stradale» pubblicato,  per  comunicato,
nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2013, n. 67; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata in data 26  settembre
2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Oggetto, ambito di applicazione e finalita' 
 
  1. Il  presente  decreto,  ai  sensi  dell'art.  14,  comma  3  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge del 17 dicembre 2012, n. 221,  disciplina  le  specifiche
tecniche delle operazioni di scavo e ripristino, sia provvisorio  sia
definitivo,  per   la   posa   di   infrastrutture   digitali   nelle
infrastrutture stradali ricadenti sull'intero  territorio  nazionale,
in ambito urbano ed extraurbano. 
  2. Il presente decreto introduce una particolare disciplina tesa  a
favorire l'installazione delle  infrastrutture  digitali,  attraverso
metodologie di scavo a limitato  impatto  ambientale,  ai  sensi  del
comma 3, dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, come modificato dal comma 5, dell'art. 14  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, fermo restando quanto  previsto
dal comma 3 dell'art. 231 del  Codice  della  Strada,  nonche'  dalla
delibera  n.  622/11/CONS  dell'Autorita'  per  le   Garanzie   nelle
Comunicazioni. 
  3. Le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e  9  del
presente  decreto  sono  anche  sinteticamente  rappresentate   nelle
allegate tabelle A, B e C.