Art. 10 Posizionamento in punti singolari 1. In caso di posizionamento longitudinale nei ponti e nei viadotti le infrastrutture digitali devono essere collocate negli eventuali alloggiamenti esistenti e disponibili. In alternativa possono essere posizionate all'esterno del ponte o viadotto, con sistemi e modalita' operative di fissaggio e posizionamento da concordare con l'Ente gestore della strada, in considerazione dell'eterogeneita' dei manufatti. 2. In caso di posizionamento longitudinale in galleria le infrastrutture digitali devono essere collocate negli eventuali alloggiamenti qualora esistenti e disponibili, ed in alternativa devono essere definite specifiche modalita' da concordare con l'Ente gestore della strada, in funzione delle norme tecniche vigenti ed in particolare delle specifiche normative antincendio.