Art. 11 Obblighi dell'Ente gestore della strada 1. L'Ente gestore della strada deve favorire l'installazione delle infrastrutture digitali prioritariamente negli eventuali alloggiamenti esistenti e disponibili, nel rispetto delle norme vigenti e del presente decreto. 2. L'Ente gestore della strada deve favorire le attivita' dell'Ente operatore, con un contenimento dei tempi di autorizzazione, entro i termini previsti dall'art. 88 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, avendo cura di contemperare l'esigenza di circolazione e sicurezza stradale con quella dello sviluppo delle infrastrutture digitali. 3. L'Ente gestore della strada, entro i termini previsti dall'art. 88 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, ferme restando le disposizioni ivi previste, deve comunicare all'Ente operatore, sulla base della verifica del progetto presentato ai sensi del comma 6 del medesimo art. 88, l'eventuale diniego all'autorizzazione motivato in ragione delle specifiche tecniche del presente decreto. 4. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 5 dell'art. 8 e comma 9 dell'art. 9, l'Ente gestore della strada ne deve dare indicazione nell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 88 del Codice delle comunicazioni elettroniche, allegando apposita certificazione attestante la conclusione dei lavori o fornendo gli estremi della stessa.