Art. 11 
 
               Obblighi dell'Ente gestore della strada 
 
  1. L'Ente gestore della strada deve favorire l'installazione  delle
infrastrutture    digitali    prioritariamente    negli     eventuali
alloggiamenti esistenti  e  disponibili,  nel  rispetto  delle  norme
vigenti e del presente decreto. 
  2. L'Ente gestore della strada deve favorire le attivita' dell'Ente
operatore, con un contenimento dei tempi di autorizzazione,  entro  i
termini  previsti  dall'art.  88  del  Codice   delle   Comunicazioni
Elettroniche, avendo cura di contemperare l'esigenza di  circolazione
e sicurezza stradale con quella dello sviluppo  delle  infrastrutture
digitali. 
  3. L'Ente gestore della strada, entro i termini previsti  dall'art.
88 del Codice delle Comunicazioni  Elettroniche,  ferme  restando  le
disposizioni ivi previste, deve comunicare all'Ente operatore,  sulla
base della verifica del progetto presentato ai sensi del comma 6  del
medesimo art. 88, l'eventuale diniego all'autorizzazione motivato  in
ragione delle specifiche tecniche del presente decreto. 
  4. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 5 dell'art. 8  e
comma 9 dell'art.  9,  l'Ente  gestore  della  strada  ne  deve  dare
indicazione nell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 88  del
Codice   delle   comunicazioni   elettroniche,   allegando   apposita
certificazione attestante la conclusione dei lavori  o  fornendo  gli
estremi della stessa.