Art. 13 Norme transitorie e finali 1. Il presente decreto puo' essere aggiornato con cadenza biennale in funzione delle risultanze della sua prima attuazione e degli eventuali sviluppi delle tecnologie di scavo. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai lavori di posa in opera delle infrastrutture digitali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono gia' stati autorizzati, da parte dell'Ente gestore della strada. 3. Il presente decreto entra il vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 1° ottobre 2013 Il Ministro dello sviluppo economico Zanonato Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lupi