Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, ferme restando le definizioni del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo Codice della Strada», si intende per: a. infrastrutture digitali: infrastrutture per telecomunicazioni a banda larga ed ultralarga, ai sensi del comma 3 dell'art. 14 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; b. tecnologie di scavo a limitato impatto ambientale: metodologie checonsentono la posa di infrastrutture digitali con numerosi vantaggi fra cui la riduzione degli scavi, delle quantita' di materiale di risulta, dei relativi consumi energetici e dei necessari tempi di esecuzione, dell'inquinamento acustico ed atmosferico limitando i disagi alla circolazione veicolare e pedonale e all'operativita' degli esercizi pubblici. Tali metodologie si distinguono in: b.1 perforazione orizzontale: tecnologia checonsente la posa di tubazioni, atte a contenere l'infrastruttura digitale, mediante una perforazione orizzontale e/o sub-orizzontale, guidata elettronicamente o non, dal punto di ingresso a quello di arrivo; b.2 minitrincea: tecnologia che consente la posa dell'infrastruttura digitale attraverso l'esecuzione di uno scavo e di un ripristino di dimensioni ridotte rispetto a quello tradizionale (larghezza da 3 a massimo 20 cm, profondita' massima 50 cm), eseguito ad opera di una macchina fresatrice, e la contemporanea, o successiva, posa dell'infrastruttura digitale; c. scavo tradizionale: qualunque altra tipologia di scavo non ricompresa tra gli scavi a limitato impatto ambientale, checonsente la posa dell'infrastruttura digitale; d. sovrastruttura stradale: struttura piana, poggiante sul sottofondo (rilevato o terreno in sito), costituita da strati, ciascuno di materiale e spessore diversi e messi in opera con differenti tecnologie, ed avente la funzione primaria di sopportare i carichi di traffico senza rotture o alterazioni del piano viabile, salvaguardando il terreno sottostante dalle azioni atmosferiche; la sovrastruttura stradale - fermo restando che, in particolare in ambito urbano, e' realizzata anche con altre tecniche, materiali (lapideo, calcestruzzi, ...) e forme (cubetti, acciottolato, autobloccanti, ...), la cui eterogeneita' ne impedisce una definizione ai fini del presente decreto - risulta di norma costituita, dall'alto verso il basso, dai seguenti strati cosi' definiti: d.1 usura: strato in conglomerato bituminoso, talvolta di tipo drenante e fonoassorbente; d.2 collegamento (binder): strato in conglomerato bituminoso; d.3 base: strato in misto bitumato; d.4 fondazione: strato in tout-venant, misto granulare o misto cementato; e. Ente operatore: soggetto responsabile della posa in opera, gestione e manutenzione delle infrastrutture digitali; f. Ente gestore della strada: soggetto responsabile della gestione dell'infrastruttura stradale e che esercita i poteri e i compiti dell'Ente proprietario della strada.