Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, ferme restando le definizioni  del
decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285  «Nuovo  Codice  della
Strada», si intende per: 
    a. infrastrutture digitali: infrastrutture per  telecomunicazioni
a banda larga ed ultralarga, ai sensi del comma 3  dell'art.  14  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
    b. tecnologie di scavo a limitato impatto ambientale: metodologie
checonsentono  la  posa  di  infrastrutture  digitali  con   numerosi
vantaggi fra  cui  la  riduzione  degli  scavi,  delle  quantita'  di
materiale di risulta, dei relativi consumi energetici e dei necessari
tempi  di  esecuzione,  dell'inquinamento  acustico  ed   atmosferico
limitando  i  disagi  alla  circolazione  veicolare  e   pedonale   e
all'operativita' degli esercizi pubblici. 
  Tali metodologie si distinguono in: 
    b.1 perforazione orizzontale: tecnologia checonsente la  posa  di
tubazioni, atte a contenere l'infrastruttura digitale,  mediante  una
perforazione     orizzontale     e/o     sub-orizzontale,     guidata
elettronicamente o non, dal punto di ingresso a quello di arrivo; 
    b.2   minitrincea:    tecnologia    che    consente    la    posa
dell'infrastruttura digitale attraverso l'esecuzione di uno  scavo  e
di un ripristino di dimensioni ridotte rispetto a quello tradizionale
(larghezza da 3 a massimo 20 cm, profondita' massima 50 cm), eseguito
ad  opera  di  una  macchina  fresatrice,  e  la   contemporanea,   o
successiva, posa dell'infrastruttura digitale; 
    c. scavo tradizionale: qualunque altra  tipologia  di  scavo  non
ricompresa tra gli scavi a limitato impatto  ambientale,  checonsente
la posa dell'infrastruttura digitale; 
    d.  sovrastruttura  stradale:  struttura  piana,  poggiante   sul
sottofondo (rilevato  o  terreno  in  sito),  costituita  da  strati,
ciascuno di materiale  e  spessore  diversi  e  messi  in  opera  con
differenti tecnologie, ed avente la funzione primaria di sopportare i
carichi di traffico senza rotture o alterazioni  del  piano  viabile,
salvaguardando il terreno sottostante dalle azioni  atmosferiche;  la
sovrastruttura stradale -  fermo  restando  che,  in  particolare  in
ambito urbano, e' realizzata  anche  con  altre  tecniche,  materiali
(lapideo,  calcestruzzi,  ...)  e   forme   (cubetti,   acciottolato,
autobloccanti,  ...),  la  cui   eterogeneita'   ne   impedisce   una
definizione  ai  fini  del  presente  decreto  -  risulta  di   norma
costituita, dall'alto verso  il  basso,  dai  seguenti  strati  cosi'
definiti: 
      d.1 usura: strato in conglomerato bituminoso, talvolta di  tipo
drenante e fonoassorbente; 
      d.2 collegamento (binder): strato in conglomerato bituminoso; 
      d.3 base: strato in misto bitumato; 
      d.4 fondazione: strato in tout-venant, misto granulare o  misto
cementato; 
    e. Ente operatore: soggetto responsabile  della  posa  in  opera,
gestione e manutenzione delle infrastrutture digitali; 
    f.  Ente  gestore  della  strada:  soggetto  responsabile   della
gestione dell'infrastruttura stradale e che esercita  i  poteri  e  i
compiti dell'Ente proprietario della strada.