Art. 3 
 
Criteri e aspetti generali per il posizionamento delle infrastrutture
                              digitali 
 
  1. Le infrastrutture  digitali  sono  installate  nel  rispetto  di
quanto disciplinato nel decreto legislativo del 30  aprile  1992,  n.
285 «Nuovo Codice della Strada», nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495  «Regolamento  di  esecuzione  ed
attuazione   del   Nuovo   Codice   della   Strada»,   e   successive
modificazioni, con particolare riferimento alle disposizioni relative
alla regolarita' e sicurezza  della  circolazione  stradale  ed  alla
tutela dell'infrastruttura stradale, nel rispetto di tutte  le  altre
norme vigenti  che  disciplinano  la  sicurezza  dei  lavoratori  nei
cantieri stradali, nonche' nel decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259 «Codice delle comunicazioni elettroniche». 
  2. La posa delle  infrastrutture  digitali,  qualunque  tecnica  di
scavo sia  utilizzata  e  per  i  diversi  ambiti  individuati,  deve
avvenire, secondo  quanto  disciplinato  dal  presente  decreto,  che
risulta improntato al principio di contemperare l'interesse nazionale
allo sviluppo delle infrastrutture digitali con quello di  preservare
la sicurezza stradale della circolazione, sia durante  i  lavori  sia
per tutta la vita utile dell'infrastruttura stradale, di arrecare  il
minor danno possibile al complesso dell'infrastruttura salvaguardando
i vincoli  presenti,  di  contenere  qualsiasi  cedimento  del  corpo
stradale, di preservare la sicurezza dei lavoratori  e  degli  utenti
stradali, di  facilitare  la  circolazione  veicolare  e  ridurre  la
quantita' di materiale di risulta. 
  3. Le  infrastrutture  digitali  sono  installate  prioritariamente
negli alloggiamenti gia'  disponibili  ed  appositamente  predisposti
nelle sedi delle infrastrutture stradali, o  comunque  nei  manufatti
quali cunicoli, pozzetti, cavidotti e intercapedini, gia'  utilizzati
per  il  passaggio  di  altri  sottoservizi,  purche'  cio'   risulti
compatibile con le rispettive specifiche norme di settore. 
  4. In assenza di alloggiamenti disponibili di cui al  comma  3,  la
posa delle infrastrutture digitali, qualunque tecnica  di  scavo  sia
utilizzata, deve prevedere un'idonea struttura di contenimento,  tale
da consentire in modo agevole  l'inserimento  e/o  lo  sfilamento  di
cavi, in caso di manutenzioni o guasti, al fine di evitare  ulteriori
successive alterazioni e danneggiamenti alla sovrastruttura stradale. 
  5.  Qualunque  tecnica  di  scavo  sia  utilizzata,  devono  essere
adottati  tutti  i  possibili  accorgimenti  al  fine  di  evitare  i
cedimenti del corpo stradale che devono essere  risanati  secondo  le
specifiche riportate negli articoli 7, 8 e 9. 
  6. Al fine di ridurre complessivamente i disagi  alla  circolazione
stradale  derivanti  da  interventi  ripetuti  sulla  sede  stradale,
nonche' di ridurre tempi e costi per  la  posa  delle  infrastrutture
digitali, la programmazione  dei  relativi  lavori  di  installazione
avviene preferibilmente in coordinamento con gli eventuali interventi
di  lavori  stradali  programmati  dall'Ente  gestore  della  strada,
compatibilmente con le rispettive esigenze  temporali.  In  tal  caso
l'Ente operatore, previo specifico accordo con l'Ente  gestore  della
strada in  fase  autorizzativa  del  progetto  di  cui  all'art.  12,
provvede a sostenere soltanto gli oneri derivanti  dall'installazione
delle strutture di contenimento delle infrastrutture digitali.