Art. 3 Criteri e aspetti generali per il posizionamento delle infrastrutture digitali 1. Le infrastrutture digitali sono installate nel rispetto di quanto disciplinato nel decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo Codice della Strada», nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 «Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada», e successive modificazioni, con particolare riferimento alle disposizioni relative alla regolarita' e sicurezza della circolazione stradale ed alla tutela dell'infrastruttura stradale, nel rispetto di tutte le altre norme vigenti che disciplinano la sicurezza dei lavoratori nei cantieri stradali, nonche' nel decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 «Codice delle comunicazioni elettroniche». 2. La posa delle infrastrutture digitali, qualunque tecnica di scavo sia utilizzata e per i diversi ambiti individuati, deve avvenire, secondo quanto disciplinato dal presente decreto, che risulta improntato al principio di contemperare l'interesse nazionale allo sviluppo delle infrastrutture digitali con quello di preservare la sicurezza stradale della circolazione, sia durante i lavori sia per tutta la vita utile dell'infrastruttura stradale, di arrecare il minor danno possibile al complesso dell'infrastruttura salvaguardando i vincoli presenti, di contenere qualsiasi cedimento del corpo stradale, di preservare la sicurezza dei lavoratori e degli utenti stradali, di facilitare la circolazione veicolare e ridurre la quantita' di materiale di risulta. 3. Le infrastrutture digitali sono installate prioritariamente negli alloggiamenti gia' disponibili ed appositamente predisposti nelle sedi delle infrastrutture stradali, o comunque nei manufatti quali cunicoli, pozzetti, cavidotti e intercapedini, gia' utilizzati per il passaggio di altri sottoservizi, purche' cio' risulti compatibile con le rispettive specifiche norme di settore. 4. In assenza di alloggiamenti disponibili di cui al comma 3, la posa delle infrastrutture digitali, qualunque tecnica di scavo sia utilizzata, deve prevedere un'idonea struttura di contenimento, tale da consentire in modo agevole l'inserimento e/o lo sfilamento di cavi, in caso di manutenzioni o guasti, al fine di evitare ulteriori successive alterazioni e danneggiamenti alla sovrastruttura stradale. 5. Qualunque tecnica di scavo sia utilizzata, devono essere adottati tutti i possibili accorgimenti al fine di evitare i cedimenti del corpo stradale che devono essere risanati secondo le specifiche riportate negli articoli 7, 8 e 9. 6. Al fine di ridurre complessivamente i disagi alla circolazione stradale derivanti da interventi ripetuti sulla sede stradale, nonche' di ridurre tempi e costi per la posa delle infrastrutture digitali, la programmazione dei relativi lavori di installazione avviene preferibilmente in coordinamento con gli eventuali interventi di lavori stradali programmati dall'Ente gestore della strada, compatibilmente con le rispettive esigenze temporali. In tal caso l'Ente operatore, previo specifico accordo con l'Ente gestore della strada in fase autorizzativa del progetto di cui all'art. 12, provvede a sostenere soltanto gli oneri derivanti dall'installazione delle strutture di contenimento delle infrastrutture digitali.