Art. 4 
 
    Posizionamento delle infrastrutture digitali in ambito urbano 
 
  1. Le infrastrutture digitali sono poste in opera nella  fascia  di
pertinenza, e  preferibilmente  all'esterno  del  marciapiede  ed  in
subordine sotto il  marciapiede.  Solo  nel  caso  di  comprovata  ed
assoluta  mancanza  di  spazio  o  non  idoneita'  della  fascia   di
pertinenza, a causa della presenza di vincoli o  altri  sottoservizi,
le infrastrutture digitali possono essere inserite all'interno  della
piattaforma, e prioritariamente nella banchina. 
  2. Nel caso in cui la sede stradale comprenda una o piu' strade  di
servizio adiacenti alla  carreggiata  principale,  le  infrastrutture
digitali sono installate  prioritariamente  in  tali  strade,  con  i
criteri di cui al comma 1. 
  3. Nel caso in cui nella piattaforma stradale siano presenti  delle
aree riservate alla sosta dei  veicoli,  le  infrastrutture  digitali
sono installate prioritariamente in tali aree, fermo restando  quanto
disciplinato dai commi 1 e 2. 
  4. In caso di indisponibilita' degli alloggiamenti di cui al  comma
3 dell'art. 3, in tutte le tipologie di strada,  ad  eccezione  delle
autostrade urbane e fatte salve  specifiche  limitazioni  riferite  a
particolari pavimentazioni inserite nei regolamenti comunali  di  cui
ai commi 7 e 8, l'utilizzo  delle  tecnologie  di  scavo  a  limitato
impatto  ambientale  per  il  posizionamento   delle   infrastrutture
digitali deve sempre essere preferito allo scavo tradizionale. 
  5. In tutte le tipologie di strada, ad eccezione  delle  autostrade
urbane, le infrastrutture digitali devono essere installate  mediante
tecnologie di scavo a limitato impatto ambientale  all'esterno  della
carreggiata stradale, nella parte piu'  esterna  della  banchina,  in
posizione  tale  da  non  inficiare  il  corretto  funzionamento  dei
dispositivi  di  ritenuta  eventualmente  presenti  e   salvaguardare
eventuali altre opere strutturali e i sottoservizi esistenti pubblici
e privati. In particolare, nel  caso  di  impossibilita'  tecnica  di
utilizzo del marciapiede e della banchina e' consentito lo scavo  con
minitrincea in carreggiata, che  dovra'  essere  realizzata  il  piu'
vicino possibile  al  margine  della  carreggiata  e  preferibilmente
coincidente con la striscia di margine. 
  6. Al fine di prevenire possibili  cedimenti  e  demolizioni  delle
infrastrutture  di  sottoservizio   gia'   esistenti,   eventualmente
interferenti con l'infrastruttura digitale, in fasi di rilascio della
concessione  di  installazione  dell'infrastruttura  digitale  l'Ente
gestore  della  strada  potra'  richiedere  all'Ente   operatore   la
realizzazione   di    indagini    preliminari    sull'area    oggetto
dell'intervento. 
  7. Nei casi di interventi su strade con  pavimentazioni  in  pietra
naturale (porfido, granito, acciottolato, ...) le modalita' di  scavo
e ripristino sono disciplinate dagli specifici regolamenti  comunali,
ove  presenti.  In  caso  di  assenza  di  apposita  regolamentazione
comunale,  il  ripristino  e'  comunque  effettuato  con  gli  stessi
materiali  preventivamente  rimossi  e  custoditi  o,  nel  caso   di
deterioramento, sostituiti con materiali simili. 
  8. Nei casi di interventi su strade con  pavimentazione  realizzata
con materiali artificiali diversi  dal  conglomerato  bituminoso,  le
modalita' di scavo e ripristino  sono  disciplinate  dagli  specifici
regolamenti comunali, ove presenti. In caso di  assenza  di  apposita
regolamentazione comunale il ripristino e' effettuato  con  materiali
aventi le medesime caratteristiche fisiche, meccaniche ed estetiche. 
  9. Le disposizioni  dei  commi  7  e  8  si  applicano  anche  agli
interventi  sui  marciapiedi.  Nel  caso  in  cui  la  larghezza  del
marciapiede sia inferiore a 150 cm il ripristino deve  essere  esteso
all'intera larghezza dello stesso. 
  10.  Nel  caso  di  interventi  su  pavimentazioni  particolarmente
pregiate le infrastrutture digitali devono essere installate mediante
tecnologie  a  perforazione  orizzontale,   secondo   la   disciplina
dell'art. 7, al fine di assicurare il minimo impatto possibile  sulla
pavimentazione stradale. 
  11. L'eventuale costruzione di  camerette  o  pozzetti  finalizzati
all'installazione, manutenzione  ed  ispezione  delle  infrastrutture
digitali, non deve in alcun modo alterare la sagoma  della  strada  e
delle sue pertinenze. I chiusini, le camerette ed i  pozzetti  devono
essere ubicati esternamente alla piattaforma  stradale,  comprendente
la carreggiata e le banchine, preferibilmente in  corrispondenza  del
marciapiede, in subordine  in  banchina  ed  infine  in  carreggiata.
Qualora fossero posizionati nuovi chiusini, le caratteristiche  degli
stessi dovranno essere conformi alle prescrizioni impartite dall'Ente
gestore della strada,  in  particolare  in  termini  di  portanza  ed
insonorizzazione. 
  12. Per le autostrade urbane si applicano i criteri e la disciplina
relativa all'ambito extraurbano.