Art. 4 Posizionamento delle infrastrutture digitali in ambito urbano 1. Le infrastrutture digitali sono poste in opera nella fascia di pertinenza, e preferibilmente all'esterno del marciapiede ed in subordine sotto il marciapiede. Solo nel caso di comprovata ed assoluta mancanza di spazio o non idoneita' della fascia di pertinenza, a causa della presenza di vincoli o altri sottoservizi, le infrastrutture digitali possono essere inserite all'interno della piattaforma, e prioritariamente nella banchina. 2. Nel caso in cui la sede stradale comprenda una o piu' strade di servizio adiacenti alla carreggiata principale, le infrastrutture digitali sono installate prioritariamente in tali strade, con i criteri di cui al comma 1. 3. Nel caso in cui nella piattaforma stradale siano presenti delle aree riservate alla sosta dei veicoli, le infrastrutture digitali sono installate prioritariamente in tali aree, fermo restando quanto disciplinato dai commi 1 e 2. 4. In caso di indisponibilita' degli alloggiamenti di cui al comma 3 dell'art. 3, in tutte le tipologie di strada, ad eccezione delle autostrade urbane e fatte salve specifiche limitazioni riferite a particolari pavimentazioni inserite nei regolamenti comunali di cui ai commi 7 e 8, l'utilizzo delle tecnologie di scavo a limitato impatto ambientale per il posizionamento delle infrastrutture digitali deve sempre essere preferito allo scavo tradizionale. 5. In tutte le tipologie di strada, ad eccezione delle autostrade urbane, le infrastrutture digitali devono essere installate mediante tecnologie di scavo a limitato impatto ambientale all'esterno della carreggiata stradale, nella parte piu' esterna della banchina, in posizione tale da non inficiare il corretto funzionamento dei dispositivi di ritenuta eventualmente presenti e salvaguardare eventuali altre opere strutturali e i sottoservizi esistenti pubblici e privati. In particolare, nel caso di impossibilita' tecnica di utilizzo del marciapiede e della banchina e' consentito lo scavo con minitrincea in carreggiata, che dovra' essere realizzata il piu' vicino possibile al margine della carreggiata e preferibilmente coincidente con la striscia di margine. 6. Al fine di prevenire possibili cedimenti e demolizioni delle infrastrutture di sottoservizio gia' esistenti, eventualmente interferenti con l'infrastruttura digitale, in fasi di rilascio della concessione di installazione dell'infrastruttura digitale l'Ente gestore della strada potra' richiedere all'Ente operatore la realizzazione di indagini preliminari sull'area oggetto dell'intervento. 7. Nei casi di interventi su strade con pavimentazioni in pietra naturale (porfido, granito, acciottolato, ...) le modalita' di scavo e ripristino sono disciplinate dagli specifici regolamenti comunali, ove presenti. In caso di assenza di apposita regolamentazione comunale, il ripristino e' comunque effettuato con gli stessi materiali preventivamente rimossi e custoditi o, nel caso di deterioramento, sostituiti con materiali simili. 8. Nei casi di interventi su strade con pavimentazione realizzata con materiali artificiali diversi dal conglomerato bituminoso, le modalita' di scavo e ripristino sono disciplinate dagli specifici regolamenti comunali, ove presenti. In caso di assenza di apposita regolamentazione comunale il ripristino e' effettuato con materiali aventi le medesime caratteristiche fisiche, meccaniche ed estetiche. 9. Le disposizioni dei commi 7 e 8 si applicano anche agli interventi sui marciapiedi. Nel caso in cui la larghezza del marciapiede sia inferiore a 150 cm il ripristino deve essere esteso all'intera larghezza dello stesso. 10. Nel caso di interventi su pavimentazioni particolarmente pregiate le infrastrutture digitali devono essere installate mediante tecnologie a perforazione orizzontale, secondo la disciplina dell'art. 7, al fine di assicurare il minimo impatto possibile sulla pavimentazione stradale. 11. L'eventuale costruzione di camerette o pozzetti finalizzati all'installazione, manutenzione ed ispezione delle infrastrutture digitali, non deve in alcun modo alterare la sagoma della strada e delle sue pertinenze. I chiusini, le camerette ed i pozzetti devono essere ubicati esternamente alla piattaforma stradale, comprendente la carreggiata e le banchine, preferibilmente in corrispondenza del marciapiede, in subordine in banchina ed infine in carreggiata. Qualora fossero posizionati nuovi chiusini, le caratteristiche degli stessi dovranno essere conformi alle prescrizioni impartite dall'Ente gestore della strada, in particolare in termini di portanza ed insonorizzazione. 12. Per le autostrade urbane si applicano i criteri e la disciplina relativa all'ambito extraurbano.