Art. 5 Posizionamento longitudinale delle infrastrutture digitali in ambito extraurbano 1. In tutte le tipologie di strada le infrastrutture digitali devono essere installate in posizione da concordare con l'Ente gestore della strada, tale da non inficiare il corretto funzionamento degli elementi costituenti il corpo stradale e delle relative strutture di contenimento, nonche' dei dispositivi di ritenuta eventualmente presenti, ed in modo da non interferire o danneggiare le parti stradali quali arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati. 2. In tutte le tipologie di strada, in assenza degli alloggiamenti disponibili di cui al comma 3 dell'art. 3, le infrastrutture digitali sono poste in opera nella fascia di pertinenza, esternamente alla banchina. Solo nel caso di comprovata ed assoluta mancanza di spazio o non idoneita' della fascia di pertinenza esternamente alla banchina, a causa della presenza di vincoli o altri sottoservizi, le infrastrutture digitali possono essere inserite all'interno della piattaforma, e prioritariamente nella banchina. 3. In tutte le tipologie di strada, fermo restando quanto disciplinato dal comma 2, le infrastrutture digitali sono installate preferibilmente mediante tecnologie a perforazione orizzontale, in posizione tale da non inficiare il corretto funzionamento dei dispositivi di ritenuta eventualmente presenti e salvaguardare eventuali altre opere strutturali e i sottoservizi esistenti pubblici e privati. 4. Ad eccezione delle autostrade e delle strade extraurbane principali, per le quali e' necessaria una specifica autorizzazione dell'Ente gestore della strada, da indicare in sede di rilascio di quella ai sensi dell'art. 88 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, le infrastrutture digitali possono essere installate mediante minitrincea, nei limiti di quanto disposto all'art. 8, all'esterno della carreggiata stradale, nella parte piu' esterna della banchina. La posizione e le modalita' della minitrincea devono essere concordate con l'Ente gestore della strada, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e non alterare il comportamento e le prestazioni della sovrastruttura stradale ed in particolare non inficiare il corretto funzionamento dei dispositivi di ritenuta eventualmente presenti e salvaguardare eventuali altre opere strutturali e i sottoservizi esistenti pubblici e privati. Nel caso di banchina non pavimentata, lo scavo con minitrincea deve essere posto ad una distanza non minore di 25 cm dal limite esterno della zona bitumata. Solo nel caso di impossibilita' tecnica di utilizzo della banchina e' consentito lo scavo con minitrincea in carreggiata, a condizione che tale metodologia sia stata valutata dall'Ente gestore della strada, in fase autorizzativa del progetto di cui all'art. 12, di minore impatto rispetto allo scavo tradizionale, sia in termini di effetti sulla circolazione e sicurezza stradale sia sulla salvaguardia della sovrastruttura stradale, in relazione al suo grado di manutenzione, nonche' di tutela della stessa infrastruttura digitale. 5. L'eventuale costruzione di camerette o pozzetti finalizzati all'installazione, manutenzione ed ispezione delle infrastrutture digitali, non deve in alcun modo alterare la sagoma della strada e delle sue pertinenze. Tali opere sono realizzate in modo tale che i relativi chiusini siano ubicati esternamente alla piattaforma stradale, al fine di non pregiudicare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della sovrastruttura stradale e di garantire maggiormente la fluidita' e sicurezza della circolazione veicolare in caso di interventi sulle infrastrutture digitali attraverso dette opere. L'ubicazione dei chiusini, delle camerette e dei pozzetti e' consentita, in ambito extraurbano, nella banchina pavimentata solo quando gli spazi ristretti o la presenza in loco di altri sottoservizi e/o di fabbricati o particolari condizioni critiche dei terreni naturali limitrofi, non permettono il posizionamento delle infrastrutture digitali sotto le banchine non pavimentate. Il posizionamento di tali opere, nelle strade extraurbane secondarie e locali, e' consentito all'interno della piattaforma stradale, prioritariamente in banchina, qualora non vi sia spazio esternamente ad essa. Il progetto puo' comprendere la previsione di pozzetti da utilizzare anche in fasi successive alla loro realizzazione.