Art. 6 Posizionamento trasversale delle infrastrutture digitali in ambito extraurbano 1. Gli attraversamenti di infrastrutture stradali con infrastrutture digitali devono essere effettuati preferibilmente utilizzando gli alloggiamenti disponibili eventualmente gia' presenti nel raggio di 200 metri per le autostrade e le strade extraurbane principali, e nel raggio di 100 metri per le strade extraurbane secondarie e locali. 2. Nelle autostrade e nelle strade extraurbane principali, in assenza degli alloggiamenti disponibili di cui al comma 1, le infrastrutture digitali devono essere installate mediante perforazioni orizzontali, in coerenza con quanto disposto dal comma 5 dell'art. 5 e dall'art. 7. 3. Nelle strade extraurbane secondarie e locali, in assenza degli alloggiamenti disponibili di cui al comma 1, le infrastrutture digitali possono essere installate mediante tecnologie di scavo a limitato impatto ambientale, in coerenza con quanto disposto dal comma 5 dell'art. 5 e dagli articoli 7 e 8, o mediante scavo tradizionale in coerenza con quanto disposto all'art. 9.