Art. 8 
 
   Metodologia di scavo con minitrincea e modalita' di ripristino 
 
  1. L'utilizzo della minitrincea e' consentita a condizione  che  la
quota  altimetrica  prevista  per  l'estradosso  della  struttura  di
contenimento  dell'infrastruttura  digitale  risulti,  nel  caso   di
posizionamento nella banchina non pavimentata o nel marciapiede,  non
inferiore a 25 cm e, nel caso di piattaforma pavimentata, al di sotto
dello strato piu' profondo che realizza la sovrastruttura stradale, e
comunque non inferiore a 40 cm, al fine di non  creare  vincoli  alle
necessarie     operazioni     di      manutenzione      straordinaria
dell'infrastruttura stradale.  Per  le  strade  ricadenti  in  ambito
urbano, nel caso di piattaforma pavimentata, e' sufficiente  che  sia
garantito un ricoprimento  minimo  della  struttura  di  contenimento
dell'infrastruttura digitale pari a 35 cm. 
  2. In tutte le  tipologie  di  strada,  quando  la  minitrincea  e'
ubicata, esternamente alla carreggiata, ovvero in  banchina  o  nelle
aree di sosta, il riempimento dello  scavo  puo'  essere  realizzato,
fino alla quota di  intradosso  dello  strato  di  usura,  con  malta
cementizia, eventualmente additivata  con  opportuno  colorante,  per
garantire un immediato riconoscimento  dell'infrastruttura  digitale,
mentre, lo strato di usura deve  essere  ripristinato  con  materiali
aventi caratteristiche fisiche  e  meccaniche  equivalenti  a  quelle
dello strato originario al fine di  garantire  la  continuita'  delle
prestazioni della sovrastruttura in termini  di  portanza,  aderenza,
elasticita' e permeabilita'. 
  3. In tutte le  tipologie  di  strada,  quando  la  minitrincea  e'
ubicata in  carreggiata,  il  riempimento  dello  scavo  puo'  essere
realizzato, fino alla quota di intradosso dello strato di binder, con
malta cementizia, eventualmente additivata con  opportuno  colorante,
per  garantire  un   immediato   riconoscimento   dell'infrastruttura
digitale,  mentre,  gli  strati  di  binder  e  usura  devono  essere
ripristinati  con  materiali   aventi   caratteristiche   fisiche   e
meccaniche equivalenti a quelle degli strati  originari  al  fine  di
garantire la continuita' delle prestazioni  della  sovrastruttura  in
termini di portanza, aderenza, elasticita' e  permeabilita'  per  una
fascia, previa scarifica, posta a cavallo dello scavo,  e  simmetrica
rispetto all'asse  longitudinale  dello  scavo  stesso.  Al  fine  di
consentire  un  miglior  raccordo  e  collegamento  con  gli   strati
sottostanti della  sovrastruttura  stradale,  la  larghezza  di  tale
fascia di ripristino  in  ambito  urbano  e'  pari  a  tre  volte  la
larghezza dello scavo e in ambito extraurbano e' pari a cinque  volte
la larghezza dello scavo stesso, e  comunque  in  tutti  i  casi  non
inferiore a 50 cm. Nel caso in cui la pavimentazione stradale sia  di
tipo drenante e fonoassorbente, deve essere  posta  particolare  cura
nel ripristino dello  strato  di  usura,  al  fine  di  garantire  la
continuita' di tali requisiti. 
  4. La  configurazione  finale  del  piano  viabile  a  seguito  del
ripristino non deve presentare alcun  dislivello,  sia  in  direzione
longitudinale   sia   in   direzione   trasversale,   rispetto   alla
configurazione originaria. 
  5. Nel  caso  in  cui  l'intervento  di  posa  mediante  scavo  con
minitrincea avvenga su un'infrastruttura stradale  nella  quale  sono
stati eseguiti lavori di realizzazione o rifacimento dello strato  di
usura, nella tratta  interessata,  nei  dodici  mesi  antecedenti  la
presentazione dell'istanza  di  installazione,  il  ripristino  degli
strati di  binder  e  usura  deve  essere  esteso  all'intera  corsia
interessata dallo scavo. 
  6.  La  segnaletica  interessata  dalle  operazioni  di   scavo   e
ripristino o comunque danneggiata a seguito dei lavori,  deve  essere
ripristinata con  adeguati  materiali  che  garantiscano  i  medesimi
requisiti della segnaletica preesistente.