Art. 2
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica:
a) alle navi passeggeri e ro-ro passeggeri ricadenti nel campo di
applicazione:
1. del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45:
di classe B, C e D esistenti (costruite prima del 1° luglio
2011, ai sensi della Regola V/19.2.2.3 della Convenzione SOLAS 1974,
come emendata);
di classe C e D nuove (costruite il 1° luglio 2011 o
successivamente).
2. del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,
n. 435:
abilitate alla navigazione nazionale costiera, litoranea o
locale, esistenti (costruite prima del 1° luglio 2011);
abilitate alla navigazione locale o litoranea (costruite il
1° luglio 2011 o successivamente);
b) alle navi da carico ricadenti nel campo di applicazione del
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435:
abilitate alla navigazione nazionale costiera, litoranea o
locale, esistenti (costruite prima del 1° luglio 2011);
abilitate alla navigazione locale o litoranea (costruite il 1°
luglio 2011 o successivamente).