Art. 2 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica: 
    a) alle navi passeggeri e ro-ro passeggeri ricadenti nel campo di
applicazione: 
      1. del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45: 
        di classe B, C e D esistenti (costruite prima del  1°  luglio
2011, ai sensi della Regola V/19.2.2.3 della Convenzione SOLAS  1974,
come emendata); 
        di classe C  e  D  nuove  (costruite  il  1°  luglio  2011  o
successivamente). 
      2. del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,
n. 435: 
        abilitate alla navigazione nazionale  costiera,  litoranea  o
locale, esistenti (costruite prima del 1° luglio 2011); 
        abilitate alla navigazione locale o litoranea  (costruite  il
1° luglio 2011 o successivamente); 
    b) alle navi da carico ricadenti nel campo  di  applicazione  del
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435: 
      abilitate alla  navigazione  nazionale  costiera,  litoranea  o
locale, esistenti (costruite prima del 1° luglio 2011); 
      abilitate alla navigazione locale o litoranea (costruite il  1°
luglio 2011 o successivamente).