Art. 3
Esenzione dall'obbligo della sistemazione del BNWAS
1. Le navi di cui all'art. 2 sono esentate dall'obbligo di
installare il sistema di allarme attivabile dal ponte di comando
previsto dalla regola 19.2.2.3 del capitolo V (Sicurezza della
Navigazione) della SOLAS 74, alle seguenti condizioni:
a) devono essere sempre presenti sul ponte di comando almeno due
persone, di cui un ufficiale di coperta, abilitate alla tenuta della
guardia in plancia ai sensi della Convenzione STCW 78/95 (Convenzione
sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia) come
emendata, se applicabile, oppure in possesso di equivalente
abilitazione nazionale;
b) l'unita' non deve essere impiegata in tratte di navigazione
eccedenti le 3 ore;
c) il servizio giornaliero deve essere tale da garantire, a tutto
il personale di guardia, un adeguato riposo notturno. Durante le ore
notturne l'unita' deve sostare in porto per almeno 8 ore.