Art. 3 
 
 
         Esenzione dall'obbligo della sistemazione del BNWAS 
 
  1. Le  navi  di  cui  all'art.  2  sono  esentate  dall'obbligo  di
installare il sistema di allarme  attivabile  dal  ponte  di  comando
previsto dalla  regola  19.2.2.3  del  capitolo  V  (Sicurezza  della
Navigazione) della SOLAS 74, alle seguenti condizioni: 
    a) devono essere sempre presenti sul ponte di comando almeno  due
persone, di cui un ufficiale di coperta, abilitate alla tenuta  della
guardia in plancia ai sensi della Convenzione STCW 78/95 (Convenzione
sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia) come
emendata,  se  applicabile,  oppure  in   possesso   di   equivalente
abilitazione nazionale; 
    b) l'unita' non deve essere impiegata in  tratte  di  navigazione
eccedenti le 3 ore; 
    c) il servizio giornaliero deve essere tale da garantire, a tutto
il personale di guardia, un adeguato riposo notturno. Durante le  ore
notturne l'unita' deve sostare in porto per almeno 8 ore.