Art. 2
Disposizioni finali
1. Gli articoli 18-bis e 20-bis si applicano anche alle offerte in
corso di svolgimento alla data di entrata in vigore delle presenti
modifiche regolamentari. Gli offerenti al pubblico di quote o azioni
di OICR italiani armonizzati, ove necessario, pubblicano un prospetto
e un documento di offerta per la quotazione in conformita'
rispettivamente all'Allegato 1B - Schema 1 e allo Schema 4, allegati
alla presente delibera, alla prima occasione utile o, al piu' tardi,
entro dodici mesi dalla data di applicazione degli orientamenti
ESMA/2012/832.
2. La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Essa entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Roma, 8 ottobre 2013
Il Presidente: Vegas