Art. 2 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Gli articoli 18-bis e 20-bis si applicano anche alle offerte  in
corso di svolgimento alla data di entrata in  vigore  delle  presenti
modifiche regolamentari. Gli offerenti al pubblico di quote o  azioni
di OICR italiani armonizzati, ove necessario, pubblicano un prospetto
e  un  documento  di  offerta  per  la  quotazione   in   conformita'
rispettivamente all'Allegato 1B - Schema 1 e allo Schema 4,  allegati
alla presente delibera, alla prima occasione utile o, al piu'  tardi,
entro dodici mesi  dalla  data  di  applicazione  degli  orientamenti
ESMA/2012/832. 
  2. La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana.  Essa  entra  in
vigore il giorno successivo alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale. 
    Roma, 8 ottobre 2013 
 
                                                 Il Presidente: Vegas