LA COMMISSIONE Vista la propria delibera del 22 marzo 2003, n. 03/90-ter, con la quale e' stata data attuazione alle previsioni contenute nell'art. 22 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, che prescriveva l'obbligo, a carico delle pubbliche amministrazioni, di adottare le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in tema di diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi; Vista la successiva delibera del 21 ottobre 2004, n. 04/578, con la quale sono state apportate modifiche al Regolamento di accesso agli atti approvato con la citata delibera n. 03/90-ter; Visto l'art. 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale «Il diritto di accesso nei confronti delle Autorita' di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'art. 24»; Vista la legge dell'11 febbraio 2005, n. 15, e la legge del 18 giugno 2009, n. 69, che hanno apportato rilevanti modifiche al Capo V della legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006, n. 184, che detta norme regolamentari in tema di accesso ai documenti amministrativi; Ritenuto che risulta necessario modificare le disposizioni regolamentari interne, contenute nella citata delibera n. 04/578, al fine di adeguarle alle fonti normative sopravvenute; Delibera l'adozione del seguente Regolamento, in sostituzione di quello precedentemente approvato con delibera n. 04/578: Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Regolamento si intende per: a) «Autorita'»: la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali; b) «Commissario delegato»: il membro della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, nominato responsabile di uno o piu' settori di intervento; c) «Segretario Generale»: l'organo individuale di vertice della struttura amministrativa della Commissione; d) «Funzionario competente»: il funzionario addetto all'unita' organizzativa competente a formare l'atto, ovvero a detenerlo stabilmente.