LA COMMISSIONE 
 
  Vista la propria delibera del 22 marzo 2003, n. 03/90-ter,  con  la
quale e' stata data attuazione alle previsioni contenute nell'art. 22
della legge del 7 agosto 1990, n. 241, che prescriveva  l'obbligo,  a
carico  delle  pubbliche  amministrazioni,  di  adottare  le   misure
organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in
tema di diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi; 
  Vista la successiva delibera del 21 ottobre 2004, n. 04/578, con la
quale sono state apportate modifiche al Regolamento di  accesso  agli
atti approvato con la citata delibera n. 03/90-ter; 
  Visto l'art. 23 della legge 7 agosto 1990, n.  241,  ai  sensi  del
quale «Il  diritto  di  accesso  nei  confronti  delle  Autorita'  di
garanzia e  di  vigilanza  si  esercita  nell'ambito  dei  rispettivi
ordinamenti, secondo quanto previsto dall'art. 24»; 
  Vista la legge dell'11 febbraio 2005, n. 15,  e  la  legge  del  18
giugno 2009, n. 69, che hanno apportato rilevanti modifiche al Capo V
della legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  12  aprile
2006, n. 184, che detta norme regolamentari in  tema  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
 
                              Ritenuto 
 
  che risulta necessario  modificare  le  disposizioni  regolamentari
interne, contenute nella  citata  delibera  n.  04/578,  al  fine  di
adeguarle alle fonti normative sopravvenute; 
 
                              Delibera 
 
  l'adozione del seguente  Regolamento,  in  sostituzione  di  quello
precedentemente approvato con delibera n. 04/578: 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente Regolamento si intende per: 
    a) «Autorita'»: la Commissione di garanzia dell'attuazione  della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali; 
    b)  «Commissario  delegato»:  il  membro  della  Commissione   di
garanzia dell'attuazione  della  legge  sullo  sciopero  nei  servizi
pubblici essenziali, nominato responsabile di uno o piu'  settori  di
intervento; 
    c) «Segretario Generale»: l'organo individuale di  vertice  della
struttura amministrativa della Commissione; 
    d) «Funzionario competente»: il  funzionario  addetto  all'unita'
organizzativa  competente  a  formare  l'atto,  ovvero  a   detenerlo
stabilmente.