Art. 10 Impugnazioni 1. Avverso il provvedimento che nega, in tutto o in parte, l'accesso, e' facolta' dell'interessato presentare un ricorso al Segretario Generale dell'Autorita' nel termine di dieci giorni dalla notifica, ovvero dalla piena conoscenza del diniego. Il Segretario Generale adotta la decisione, sentita l'Autorita', entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del ricorso ovvero dal giorno in cui sia stata adempiuta l'eventuale istruttoria. 2. Resta salvo ed impregiudicato il potere di impugnazione dei medesimi provvedimenti amministrativi direttamente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Roma, con le forme ed entro i termini previsti dall'art. 116 del decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni.