Art. 10 
 
                            Impugnazioni 
 
  1. Avverso  il  provvedimento  che  nega,  in  tutto  o  in  parte,
l'accesso, e' facolta'  dell'interessato  presentare  un  ricorso  al
Segretario Generale dell'Autorita' nel termine di dieci giorni  dalla
notifica, ovvero dalla piena conoscenza del  diniego.  Il  Segretario
Generale adotta la decisione, sentita l'Autorita', entro  il  termine
di trenta giorni dal ricevimento del ricorso ovvero dal giorno in cui
sia stata adempiuta l'eventuale istruttoria. 
  2. Resta salvo ed impregiudicato  il  potere  di  impugnazione  dei
medesimi  provvedimenti  amministrativi   direttamente   dinanzi   al
Tribunale Amministrativo Regionale di Roma, con le forme ed  entro  i
termini previsti dall'art. 116 del decreto legislativo del  2  luglio
2010, n. 104, e successive modificazioni.