Art. 2 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente Regolamento disciplina le modalita' di esercizio del
diritto di accesso ai  documenti  amministrativi,  in  conformita'  a
quanto stabilito nel Capo V della legge del 7 agosto 1990, n. 241,  e
successive modificazioni. 
  2. L'accesso ai documenti amministrativi costituisce  un  principio
generale dell'attivita' amministrativa,  finalizzata  a  favorire  la
partecipazione degli interessati  al  procedimento  e  ad  assicurare
l'imparzialita' e la trasparenza dell'attivita' dell'ente.