Art. 3 
 
              Legittimazione alla richiesta di accesso 
 
  Il diritto di accesso puo' essere esercitato da  tutti  i  soggetti
«interessati», compresi i soggetti portatori di interessi pubblici  o
diffusi. Per  soggetti  interessati  si  intende  chiunque  abbia  un
interesse  diretto,  concreto  e  attuale,   corrispondente   a   una
situazione giuridicamente tutelata e collegata al  documento  per  il
quale e' richiesto l'accesso.