Art. 3 Legittimazione alla richiesta di accesso Il diritto di accesso puo' essere esercitato da tutti i soggetti «interessati», compresi i soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi. Per soggetti interessati si intende chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale e' richiesto l'accesso.