Art. 4 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il diritto di accesso si esercita con riferimento  ai  documenti
amministrativi materialmente esistenti al momento della  richiesta  e
detenuti,  alla  stessa  data,  dall'Autorita',  salvi  i   casi   di
esclusione di cui al successivo art.  5  e,  comunque,  nel  rispetto
delle  norme  a  tutela  della  riservatezza  previste  dal   decreto
legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e  successive  modificazioni,
in materia di protezione dei dati personali. 
  2. Per «documento amministrativo» si intende ogni  rappresentazione
grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, o di qualunque  altra
specie,  del  contenuto   di   atti   formati,   ricevuti   o   nella
disponibilita'   dell'Autorita',   indipendentemente   dalla   natura
pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. 
  3. Non sono ammesse richieste generiche relative a intere categorie
di  documenti,  ovvero  preordinate  ad  un  controllo  generalizzato
dell'attivita' dell'Autorita'. 
  4. L'esercizio del diritto di accesso non comporta  l'obbligo,  per
l'Autorita',  di  elaborare  dati  in  suo  possesso  allo  scopo  di
soddisfare le richieste.