Art. 4 Ambito di applicazione 1. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti, alla stessa data, dall'Autorita', salvi i casi di esclusione di cui al successivo art. 5 e, comunque, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza previste dal decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, in materia di protezione dei dati personali. 2. Per «documento amministrativo» si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, o di qualunque altra specie, del contenuto di atti formati, ricevuti o nella disponibilita' dell'Autorita', indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. 3. Non sono ammesse richieste generiche relative a intere categorie di documenti, ovvero preordinate ad un controllo generalizzato dell'attivita' dell'Autorita'. 4. L'esercizio del diritto di accesso non comporta l'obbligo, per l'Autorita', di elaborare dati in suo possesso allo scopo di soddisfare le richieste.