Art. 5 Documenti sottratti al diritto di accesso 1. Al fine di salvaguardare il diritto alla riservatezza di terzi, persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni, fatte salve le peculiari tipologie di documenti per le quali l'accesso sia escluso da specifica disciplina normativa, ai sensi dell'art. 24 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono sottratti all'accesso, con provvedimento motivato: a) le relazioni, i pareri, le attivita' di studio e di ricerca, preliminari all'adozione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; b) i documenti che riguardano l'attivita' in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi; c) i verbali delle audizioni dell'Autorita', laddove l'istanza di accesso sia formulata da soggetti nei confronti dei quali i procedimenti non sono astrattamente destinati a produrre alcun effetto giuridico, salvo espressa autorizzazione del funzionario competente, sentito il Commissario delegato; d) i documenti concernenti gli accertamenti medico-legali o che, comunque, riguardino la salute delle persone, inclusi quelli attestanti la sussistenza di condizioni psico-fisiche che costituiscano il presupposto per l'adozione di provvedimenti amministrativi, ovvero che siano comunque utilizzabili ai fini dell'attivita' amministrativa; e) i documenti, in possesso dell'Autorita', riguardanti la vita privata, la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari; f) i documenti attinenti la sfera privata dei dipendenti e dei collaboratori professionali esterni, aventi a qualsiasi titolo un rapporto di lavoro con l'Autorita', fatte salve le informazioni inerenti la qualifica professionale e la struttura di appartenenza; g) i documenti coperti da segreto di Stato, ai sensi dell'art. 39 della legge del 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni; h) i rapporti informativi e le note caratteristiche relative al personale dell'Autorita'; i) la documentazione attinente a procedimenti penali o disciplinari, ad accertamenti ed inchieste di natura ispettiva, in pendenza dei relativi procedimenti; l) i documenti che contengano dati, notizie, o informazioni coperte da segreto professionale, acquisiti dall'Autorita', nell'esercizio delle sue funzioni; m) i documenti acquisiti dall'Autorita' nel corso di procedimenti selettivi, contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi. 2. Nelle procedure per l'affidamento di lavori, servizi o forniture, fatta salva la disciplina prevista dal decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per gli appalti segretati, o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e' escluso il diritto di accesso, e ogni forma di divulgazione, in relazione: a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte, ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. In tale ipotesi e', comunque, garantito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della tutela giurisdizionale dei propri diritti ed interessi legittimi; b) ai pareri legali, acquisiti dall'Autorita', per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti di lavori, servizi o forniture. 3. Sono, inoltre, esclusi tutti gli atti oggetto di vertenza giudiziaria, la cui conoscenza potrebbe compromettere l'esito del giudizio, oppure dalla cui diffusione potrebbe concretarsi una violazione del segreto investigativo. 4. Ogni ulteriore documento, infine, potra' essere sottratto all'accesso in base ad una motivata valutazione del Segretario Generale, sentita l'Autorita', in conformita' con le norme legislative di riferimento. 5. E' garantito, comunque, il diritto di accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nelle ipotesi in cui i documenti contengano dati sensibili e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile. Se i documenti, oggetto di richiesta, contengono dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di terzi, l'accesso e' consentito solo se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare e' di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale e inviolabile.