Art. 5 
 
              Documenti sottratti al diritto di accesso 
 
  1. Al fine di salvaguardare il diritto alla riservatezza di  terzi,
persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni,
fatte  salve  le  peculiari  tipologie  di  documenti  per  le  quali
l'accesso sia escluso da specifica  disciplina  normativa,  ai  sensi
dell'art. 24 della legge del 7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni,  sono   sottratti   all'accesso,   con   provvedimento
motivato: 
    a) le relazioni, i pareri, le attivita' di studio e  di  ricerca,
preliminari all'adozione di atti normativi, amministrativi  generali,
di pianificazione e di programmazione, per i quali restano  ferme  le
particolari norme che ne regolano la formazione; 
    b)  i  documenti  che  riguardano   l'attivita'   in   corso   di
contrattazione collettiva nazionale di  lavoro  e  gli  atti  interni
connessi; 
    c) i verbali delle audizioni dell'Autorita', laddove l'istanza di
accesso  sia  formulata  da  soggetti  nei  confronti  dei  quali   i
procedimenti  non  sono  astrattamente  destinati  a  produrre  alcun
effetto giuridico,  salvo  espressa  autorizzazione  del  funzionario
competente, sentito il Commissario delegato; 
    d) i documenti concernenti gli accertamenti medico-legali o  che,
comunque,  riguardino  la  salute  delle  persone,   inclusi   quelli
attestanti   la   sussistenza   di   condizioni   psico-fisiche   che
costituiscano  il  presupposto  per   l'adozione   di   provvedimenti
amministrativi,  ovvero  che  siano  comunque  utilizzabili  ai  fini
dell'attivita' amministrativa; 
    e) i documenti, in possesso dell'Autorita', riguardanti  la  vita
privata, la riservatezza  di  persone  fisiche,  persone  giuridiche,
gruppi, imprese ed associazioni,  con  particolare  riferimento  agli
interessi   epistolare,   sanitario,   professionale,    finanziario,
industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari; 
    f) i documenti attinenti la sfera privata dei  dipendenti  e  dei
collaboratori professionali esterni, aventi  a  qualsiasi  titolo  un
rapporto di lavoro  con  l'Autorita',  fatte  salve  le  informazioni
inerenti la qualifica professionale e la struttura di appartenenza; 
    g) i documenti coperti da segreto di Stato, ai sensi dell'art. 39
della legge del 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni; 
    h) i rapporti informativi e le note caratteristiche  relative  al
personale dell'Autorita'; 
    i)  la  documentazione  attinente   a   procedimenti   penali   o
disciplinari, ad accertamenti ed inchieste di  natura  ispettiva,  in
pendenza dei relativi procedimenti; 
    l) i documenti  che  contengano  dati,  notizie,  o  informazioni
coperte   da   segreto   professionale,   acquisiti   dall'Autorita',
nell'esercizio delle sue funzioni; 
    m) i documenti acquisiti dall'Autorita' nel corso di procedimenti
selettivi, contenenti informazioni  di  carattere  psico-attitudinale
relative a terzi. 
  2.  Nelle  procedure  per  l'affidamento  di  lavori,   servizi   o
forniture, fatta salva la disciplina prevista dal decreto legislativo
del 12 aprile 2006, n.  163,  e  successive  modificazioni,  per  gli
appalti segretati, o la cui esecuzione richiede  speciali  misure  di
sicurezza, e'  escluso  il  diritto  di  accesso,  e  ogni  forma  di
divulgazione, in relazione: 
    a) alle informazioni fornite dagli  offerenti  nell'ambito  delle
offerte, ovvero a giustificazione delle medesime, che  costituiscano,
secondo motivata e comprovata dichiarazione  dell'offerente,  segreti
tecnici o  commerciali.  In  tale  ipotesi  e',  comunque,  garantito
l'accesso  al  concorrente  che  lo  chieda  in  vista  della  tutela
giurisdizionale dei propri diritti ed interessi legittimi; 
    b) ai pareri legali, acquisiti dall'Autorita', per  la  soluzione
di liti, potenziali o in  atto,  relative  ai  contratti  di  lavori,
servizi o forniture. 
  3. Sono, inoltre,  esclusi  tutti  gli  atti  oggetto  di  vertenza
giudiziaria, la cui conoscenza  potrebbe  compromettere  l'esito  del
giudizio,  oppure  dalla  cui  diffusione  potrebbe  concretarsi  una
violazione del segreto investigativo. 
  4.  Ogni  ulteriore  documento,  infine,  potra'  essere  sottratto
all'accesso in  base  ad  una  motivata  valutazione  del  Segretario
Generale,  sentita  l'Autorita',  in   conformita'   con   le   norme
legislative di riferimento. 
  5. E' garantito, comunque,  il  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi la cui conoscenza sia  necessaria  per  curare  o  per
difendere i propri  interessi  giuridici.  Nelle  ipotesi  in  cui  i
documenti  contengano  dati  sensibili  e  giudiziari,  l'accesso  e'
consentito nei limiti in cui sia strettamente  indispensabile.  Se  i
documenti, oggetto di richiesta, contengono dati idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale di terzi, l'accesso e'  consentito
solo  se  la  situazione  giuridicamente  rilevante  che  si  intende
tutelare e' di rango almeno pari ai diritti dell'interessato,  ovvero
consiste in un diritto della personalita' o in  un  altro  diritto  o
liberta' fondamentale e inviolabile.