Art. 6 Accesso informale 1. L'istanza di accesso puo' essere presentata in via informale, verbalmente, nel caso in cui, avuto riguardo alla natura del documento richiesto, non sia ravvisabile l'esistenza di controinteressati. 2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identita' e, se delegato, i poteri di rappresentanza del soggetto interessato. 3. La richiesta, rivolta all'Ufficio di Segreteria dell'Autorita', viene esaminata immediatamente, e senza formalita', da parte del funzionario competente, ed e' accolta dallo stesso mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalita' idonea, previa corresponsione dei diritti di segreteria ed apposizione delle marche da bollo, ove richiesto dalla normativa vigente. 4. Nella ipotesi in cui, sulla scorta delle informazioni e delle documentazioni fornite, in sede di esercizio dell'accesso in via informale, sorgano dei dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identita', sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse, sull'accessibilita' del documento, oppure sia riscontrata l'esistenza di controinteressati, il funzionario competente invita l'interessato a presentare istanza di accesso formale.