Art. 6 
 
                          Accesso informale 
 
  1. L'istanza di accesso puo' essere presentata  in  via  informale,
verbalmente,  nel  caso  in  cui,  avuto  riguardo  alla  natura  del
documento   richiesto,   non   sia   ravvisabile    l'esistenza    di
controinteressati. 
  2. Il richiedente deve indicare gli estremi del  documento  oggetto
della   richiesta,   ovvero   gli   elementi   che   ne    consentano
l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare  l'interesse
connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identita'
e, se delegato, i poteri di rappresentanza del soggetto interessato. 
  3. La richiesta, rivolta all'Ufficio di Segreteria  dell'Autorita',
viene esaminata immediatamente, e  senza  formalita',  da  parte  del
funzionario  competente,  ed  e'  accolta   dallo   stesso   mediante
indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del
documento, estrazione di copie, ovvero altra modalita' idonea, previa
corresponsione dei diritti di segreteria ed apposizione delle  marche
da bollo, ove richiesto dalla normativa vigente. 
  4. Nella ipotesi in cui, sulla scorta delle  informazioni  e  delle
documentazioni fornite, in sede  di  esercizio  dell'accesso  in  via
informale, sorgano dei dubbi sulla  legittimazione  del  richiedente,
sulla  sua  identita',  sui  suoi   poteri   rappresentativi,   sulla
sussistenza dell'interesse, sull'accessibilita' del documento, oppure
sia riscontrata  l'esistenza  di  controinteressati,  il  funzionario
competente invita  l'interessato  a  presentare  istanza  di  accesso
formale.