Art. 7 
 
                           Accesso formale 
 
  1. Nei casi in cui non sia  possibile  avvalersi  del  procedimento
semplificato di cui all'art. 6, il diritto  di  accesso  si  esercita
mediante richiesta  motivata,  inoltrata  all'Ufficio  di  Segreteria
dell'Autorita'. 
  2. L'istanza, avente i requisiti di cui all'art. 6, comma  2,  deve
rivestire la forma scritta, e puo' essere trasmessa mediante  lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, oppure  via  telefax,  ovvero
telematicamente. Ai fini della compilazione della domanda di  accesso
agli atti, l'interessato puo' avvalersi  del  modello  predisposto  e
pubblicato sul sito web istituzionale dell'Autorita'. 
  3. L'istruttoria dell'istanza e' curata dal funzionario  competente
il quale, nel  caso  in  cui  la  richiesta  risulti  irregolare  e/o
incompleta, provvede, entro dieci giorni, a  darne  comunicazione  al
richiedente con  lettera  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,
ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne  la  ricezione.  In  tale
caso, il  termine  del  procedimento  ricomincia  a  decorrere  dalla
presentazione della richiesta corretta. 
  4. Accertata la  regolarita'  e  la  completezza  dell'istanza,  il
funzionario  competente  valuta  se  dall'esercizio  del  diritto  di
accesso possa derivare un  pregiudizio  alla  riservatezza  di  terze
persone. Nel caso in  cui  siano  individuati  controinteressati,  il
funzionario competente trasmette loro una comunicazione di avvio  del
procedimento,   mediante   lettera   raccomandata   con   avviso   di
ricevimento, oppure via telefax, ovvero telematicamente, nel caso  in
cui i destinatari dispongano di un  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata. 
  5. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al
precedente comma, i controinteressati possono presentare una motivata
opposizione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
oppure  via  telefax,  ovvero  telematicamente,  alla  richiesta   di
accesso. Trascorso inutilmente il predetto  termine,  il  funzionario
competente, informato il Commissario delegato, provvede sull'istanza,
previo accertamento dell'avvenuta ricezione  della  comunicazione  di
cui al comma 4, ovvero della effettiva notifica di essa  nella  sfera
di conoscibilita' del destinatario. 
  6. Il procedimento di accesso  si  conclude  entro  il  termine  di
trenta giorni, decorrenti dalla presentazione  dell'istanza.  Decorso
inutilmente tale termine, la richiesta si intende respinta.