Art. 8 Accoglimento della richiesta di accesso 1. L'accoglimento della richiesta di accesso e' disposto con provvedimento del funzionario competente, informato il Commissario delegato, ed e' comunicato al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure via telefax, ovvero per via telematica, nel caso in cui l'interessato disponga di un indirizzo di posta elettronica certificata. Nell'ambito di tale comunicazione vengono indicati l'ufficio presso cui l'istante, o persona da lui incaricata, puo' prendere visione ed, eventualmente, estrarre copia fotostatica dei documenti, l'orario durante il quale puo' avvenire la consultazione, ed ogni altra indicazione necessaria per potere esercitare, concretamente, il diritto di accesso. 2. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta, altresi', la facolta' di accesso ai documenti nello stesso richiamati, purche' inerenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento. 3. I documenti sui quali e' consentito l'accesso non devono essere sottratti o asportati dal luogo presso cui sono esibiti in visione e, comunque, non possono essere alterati in qualsiasi modo. 4. L'esame, o la sola visione dei documenti, sono esenti da qualsiasi spesa e sono effettuati in presenza del funzionario competente. 5. Il rilascio di copia in carta libera e' subordinato al rimborso del costo di riproduzione, pari ad € 0,25 per ciascuna pagina. Il rilascio di copie autentiche e' assoggettato alle norme in materia di imposta di bollo.