Art. 8 
 
               Accoglimento della richiesta di accesso 
 
  1. L'accoglimento  della  richiesta  di  accesso  e'  disposto  con
provvedimento del funzionario competente,  informato  il  Commissario
delegato,  ed  e'  comunicato   al   richiedente   mediante   lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, oppure  via  telefax,  ovvero
per via telematica, nel caso in  cui  l'interessato  disponga  di  un
indirizzo di  posta  elettronica  certificata.  Nell'ambito  di  tale
comunicazione vengono indicati  l'ufficio  presso  cui  l'istante,  o
persona da lui incaricata, puo' prendere visione  ed,  eventualmente,
estrarre copia fotostatica dei documenti, l'orario durante  il  quale
puo' avvenire la consultazione, ed ogni altra indicazione  necessaria
per potere esercitare, concretamente, il diritto di accesso. 
  2.  L'accoglimento  della  richiesta  di  accesso  a  un  documento
comporta, altresi', la facolta' di accesso ai documenti nello  stesso
richiamati, purche' inerenti al medesimo procedimento, fatte salve le
eccezioni di legge o di regolamento. 
  3. I documenti sui quali e' consentito l'accesso non devono  essere
sottratti o asportati dal luogo presso cui sono esibiti in visione e,
comunque, non possono essere alterati in qualsiasi modo. 
  4. L'esame, o  la  sola  visione  dei  documenti,  sono  esenti  da
qualsiasi  spesa  e  sono  effettuati  in  presenza  del  funzionario
competente. 
  5. Il rilascio di copia in carta libera e' subordinato al  rimborso
del costo di riproduzione, pari ad € 0,25  per  ciascuna  pagina.  Il
rilascio di copie autentiche e' assoggettato alle norme in materia di
imposta di bollo.