Art. 9 Differimento, limitazione e diniego di accesso 1. Il differimento, la limitazione, o il diniego di accesso sono disposti con provvedimento motivato del funzionario competente, informato il Commissario delegato, ed e' comunicato all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure via telefax, ovvero telematicamente, nel caso in cui il destinatario disponga di un indirizzo di posta elettronica certificata. 2. Il differimento, o la limitazione dell'accesso, possono essere disposti per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa e, in particolare, nel corso di procedure selettive e di gara. 3. Il diritto di accesso non puo' essere esteso ad atti in formazione, cioe' non ancora perfezionati. 4. I documenti non possono essere esclusi dall'accesso, qualora sia sufficiente fare ricorso al differimento o alla limitazione. 5. Il provvedimento che dispone il differimento ne indica la durata e puo' essere adottato nei casi in cui occorra salvaguardare il corretto svolgimento di un procedimento in corso, ovvero qualora la conoscenza dei documenti, di cui si chiede l'accesso, possa impedire, o gravemente ostacolare, lo svolgimento dell'azione amministrativa. 6. La richiesta di accesso si intende non accolta quando siano trascorsi trenta giorni dalla sua presentazione senza che l'Autorita' si sia pronunciata.