Art. 9 
 
           Differimento, limitazione e diniego di accesso 
 
  1. Il differimento, la limitazione, o il diniego  di  accesso  sono
disposti  con  provvedimento  motivato  del  funzionario  competente,
informato il Commissario delegato, ed e'  comunicato  all'interessato
con lettera  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  oppure  via
telefax, ovvero telematicamente, nel  caso  in  cui  il  destinatario
disponga di un indirizzo di posta elettronica certificata. 
  2. Il differimento, o la limitazione dell'accesso,  possono  essere
disposti    per    salvaguardare     esigenze     di     riservatezza
dell'amministrazione,   specie   nella    fase    preparatoria    dei
provvedimenti, in relazione  a  documenti  la  cui  conoscenza  possa
compromettere il buon  andamento  dell'azione  amministrativa  e,  in
particolare, nel corso di procedure selettive e di gara. 
  3. Il diritto  di  accesso  non  puo'  essere  esteso  ad  atti  in
formazione, cioe' non ancora perfezionati. 
  4. I documenti non possono essere esclusi dall'accesso, qualora sia
sufficiente fare ricorso al differimento o alla limitazione. 
  5. Il provvedimento che dispone il differimento ne indica la durata
e puo' essere adottato nei  casi  in  cui  occorra  salvaguardare  il
corretto svolgimento di un procedimento in corso, ovvero  qualora  la
conoscenza dei documenti, di cui si chiede l'accesso, possa impedire,
o gravemente ostacolare, lo svolgimento dell'azione amministrativa. 
  6. La richiesta di accesso si  intende  non  accolta  quando  siano
trascorsi trenta giorni dalla sua presentazione senza che l'Autorita'
si sia pronunciata.