IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunita' montane, l' esercizio obbligatorio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali di cui al comma 27, ad esclusione di quelle indicate alla lettera l); Visto il comma 31-bis del medesimo art. 14, introdotto dall'art. 19, comma 1, lett. e) del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai sensi del quale l'esercizio associato delle funzioni, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunita' montane, puo' essere realizzato mediante una o piu' convenzioni, di durata almeno triennale, sottoscritte ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto l'art. 16, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come sostituito dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti possono esercitare in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti mediante una unione di comuni cui si applica, in deroga all'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la disciplina recata dallo stesso art. 16; Visto l'art. 16, comma 12, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, come sostituito dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai sensi del quale l'esercizio associato delle funzioni, per i comuni con popolazione fino a 1000 abitanti puo' essere attuato anche mediante una o piu' convenzioni, con durata almeno triennale, stipulata ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Rilevato che, per i comuni delle predette classi demografiche, e' fatto obbligo di trasmettere al Ministero dell'interno, alla scadenza del predetto periodo triennale, un'attestazione comprovante il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, mediante convenzione, delle rispettive funzioni; Ritenuto che, ove non sia comprovato, alla scadenza del predetto periodo, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione dei servizi associati, agli enti locali delle predette classi demografiche si applica la disciplina rispettivamente prevista dal comma 28 dell'art. 14 e dal comma 1 dell'art. 16 sopracitati; Considerato pertanto, che, a tali fini, con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi del comma 31-bis dell'art. 14 sopracitato, occorre determinare i contenuti e le modalita' delle predette attestazioni; Sentita la Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali nella seduta del 7 agosto 2013; Decreta: Art. 1 Determinazione popolazione Enti destinatari 1. Per l'esercizio associato delle funzioni mediante convenzione previsto dall'art. 16, della legge n. 148/11 e dall'art. 14, comma 31-bis, del decreto-legge n. 78/10, la fascia demografica e' determinata dall'art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 267/00.