IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato
dall'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede per i comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se
appartenenti o appartenuti a comunita' montane, l' esercizio
obbligatorio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali di
cui al comma 27, ad esclusione di quelle indicate alla lettera l);
Visto il comma 31-bis del medesimo art. 14, introdotto dall'art.
19, comma 1, lett. e) del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai
sensi del quale l'esercizio associato delle funzioni, per i comuni
con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti
se appartenenti o appartenuti a comunita' montane, puo' essere
realizzato mediante una o piu' convenzioni, di durata almeno
triennale, sottoscritte ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'art. 16, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
come sostituito dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, il quale prevede che i comuni con popolazione fino a
1.000 abitanti possono esercitare in forma associata tutte le
funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti
mediante una unione di comuni cui si applica, in deroga all'art. 32
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la disciplina recata
dallo stesso art. 16;
Visto l'art. 16, comma 12, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, come sostituito dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge 6
luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, ai sensi del quale l'esercizio associato delle
funzioni, per i comuni con popolazione fino a 1000 abitanti puo'
essere attuato anche mediante una o piu' convenzioni, con durata
almeno triennale, stipulata ai sensi dell'art. 30 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Rilevato che, per i comuni delle predette classi demografiche, e'
fatto obbligo di trasmettere al Ministero dell'interno, alla scadenza
del predetto periodo triennale, un'attestazione comprovante il
conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza
nella gestione, mediante convenzione, delle rispettive funzioni;
Ritenuto che, ove non sia comprovato, alla scadenza del predetto
periodo, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed
efficienza nella gestione dei servizi associati, agli enti locali
delle predette classi demografiche si applica la disciplina
rispettivamente prevista dal comma 28 dell'art. 14 e dal comma 1
dell'art. 16 sopracitati;
Considerato pertanto, che, a tali fini, con decreto del Ministro
dell'interno, da adottarsi ai sensi del comma 31-bis dell'art. 14
sopracitato, occorre determinare i contenuti e le modalita' delle
predette attestazioni;
Sentita la Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali nella seduta
del 7 agosto 2013;
Decreta:
Art. 1
Determinazione popolazione Enti destinatari
1. Per l'esercizio associato delle funzioni mediante convenzione
previsto dall'art. 16, della legge n. 148/11 e dall'art. 14, comma
31-bis, del decreto-legge n. 78/10, la fascia demografica e'
determinata dall'art. 37, comma 4, del decreto legislativo n. 267/00.