Art. 4
Dimostrazione dell'efficienza
1. L'attestazione dell'efficienza si fonda sui dati contabili di
bilancio relativi ai valori della spesa corrente.
2. I dati desunti dalla contabilita' finanziaria dovranno
dimostrare, al termine del triennio di osservazione, un risparmio
complessivo di spesa corrente degli enti convenzionati di almeno il 5
per cento rispetto alle spese sostenute nell'esercizio finanziario
precedente alla gestione associata mediante convenzione, con
l'esclusione delle entrate correnti per contributi di amministrazioni
pubbliche aventi destinazione finalizzata al finanziamento di
funzioni comunali e delle entrate per rimborsi all'ente per le spese
gestite in convenzione e di quelle riferite a servizi precedentemente
non attivati.