Art. 4 
 
                    Dimostrazione dell'efficienza 
 
  1. L'attestazione dell'efficienza si fonda sui  dati  contabili  di
bilancio relativi ai valori della spesa corrente. 
  2.  I  dati  desunti  dalla   contabilita'   finanziaria   dovranno
dimostrare, al termine del triennio  di  osservazione,  un  risparmio
complessivo di spesa corrente degli enti convenzionati di almeno il 5
per cento rispetto alle spese  sostenute  nell'esercizio  finanziario
precedente  alla  gestione  associata   mediante   convenzione,   con
l'esclusione delle entrate correnti per contributi di amministrazioni
pubbliche  aventi  destinazione  finalizzata  al   finanziamento   di
funzioni comunali e delle entrate per rimborsi all'ente per le  spese
gestite in convenzione e di quelle riferite a servizi precedentemente
non attivati.