Art. 17
L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT e' corrisposto
anticipatamente ed e' determinato, ai soli fini fiscali, con
riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento
al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato
della prima tranche.
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni
fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente
decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1°
aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche
ed integrazioni.
Il presente decreto verra' inviato all'Ufficio Centrale del
Bilancio e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 24 ottobre 2013
p. Il direttore generale del Tesoro: Cannata