Art. 2
Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a
rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato
in base alle seguenti modalita':
a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina
il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire
dal rendimento piu' basso, costituiscono la seconda meta'
dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale
inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato
delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento piu' basso,
costituiscono la seconda meta' dell'importo domandato;
b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente
al rendimento medio ponderato di cui al punto a) decurtato di 25
punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).
In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente
articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si
determina sottraendo dalla quantita' totale offerta dall'emittente
una quantita' pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono
assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento
ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto
nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.