Art. 13 
 
 
                   Modalita' e tempi di attuazione 
 
  1. Il permesso  di  soggiorno  e'  introdotto  progressivamente,  a
decorrere dall'entrata in vigore del  presente  decreto,  secondo  le
modalita' ed entro il termine, non superiore a un anno,  fissato  con
decreto dirigenziale del Ministero dell'interno, da pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
  2. Fino  all'entrata  a  regime  dell'attivita'  di  certificazione
prevista dall'art.  4,  comma  4  del  presente  decreto,  i  sistemi
biometrici utilizzati per il rilascio e il controllo del permesso  di
soggiorno sono conformi ad apposite linee guida emanate  dall'Agenzia
per l'Italia Digitale.