Art. 13 Modalita' e tempi di attuazione 1. Il permesso di soggiorno e' introdotto progressivamente, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo le modalita' ed entro il termine, non superiore a un anno, fissato con decreto dirigenziale del Ministero dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 2. Fino all'entrata a regime dell'attivita' di certificazione prevista dall'art. 4, comma 4 del presente decreto, i sistemi biometrici utilizzati per il rilascio e il controllo del permesso di soggiorno sono conformi ad apposite linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale.