Art. 7 Produzione, inizializzazione e personalizzazione del permesso di soggiorno 1. L'Istituto provvede alla produzione del permesso di soggiorno, secondo la normativa che disciplina la produzione delle carte valori e dei documenti di sicurezza, in conformita' agli standard internazionali in materia, a quanto specificato dalla Decisione C(2009) 3770 della Commissione, del 20 maggio 2009, e successive modificazioni, e in ottemperanza a quanto prescritto nei decreti direttoriali di cui all'art. 10. 2. Per la fase di produzione dei permessi di soggiorno, l'Istituto riserva, nel proprio stabilimento, uno speciale settore con accesso limitato ai soli dipendenti addetti alle specifiche lavorazioni, sorvegliato dalle Forze di polizia, e dotato delle misure di sicurezza antieffrazione e dei sistemi di sorveglianza elettronici definiti d'intesa con il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze. 3. Nella fase di inizializzazione, l'Istituto effettua la predisposizione del microprocessore RF del permesso di soggiorno, in modo da consentire la successiva memorizzazione dei dati, secondo le procedure specificate nei decreti direttoriali di cui all'art.10. 4. Nella fase di personalizzazione, l'Istituto riceve i dati del permesso di soggiorno resi disponibili dall'Infrastruttura Centrale PSE e provvede a memorizzarli nel microprocessore RF secondo le procedure specificate nei decreti direttoriali di cui all'art.10. 5. L'Istituto, che deve garantire l'allineamento con i dati memorizzati nel microprocessore RF, provvede alla personalizzazione grafica del permesso di soggiorno, stampando sul supporto fisico i dati di cui all'allegato A al presente decreto. 6. E' cura dell'Istituto comunicare all'Infrastruttura Centrale PSE, utilizzando i servizi da questa resi disponibili, l'avvenuto completamento delle attivita' di cui ai commi 4 e 5, non conservando traccia alcuna dei dati utilizzati per la personalizzazione del permesso di soggiorno.