Art. 2 Riparto delle risorse per l'anno 2012 1. Sono soggetti ammissibili all'intervento per l'anno 2012 i professori e ricercatori che avrebbero maturato nel 2012 la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 2. Le risorse relative all'anno 2012, pari a € 39.818.314, sono ripartite fra le universita' in maniera proporzionale alla consistenza numerica complessiva dei soggetti ammissibili all'intervento ai sensi del comma 1, in servizio presso ciascuna di esse.