Art. 3 
 
 
                Riparto delle risorse per l'anno 2013 
 
  1. Sono soggetti  ammissibili  all'intervento  per  l'anno  2013  i
professori  e  ricercatori  che  avrebbero  maturato  nel   2013   la
progressione biennale dello stipendio per classi e scatti,  ai  sensi
degli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9,
comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  2. Le risorse relative all'anno 2013, pari a 50  milioni  di  euro,
sono ripartite fra  le  universita'  in  maniera  proporzionale  alla
consistenza   numerica   complessiva   dei    soggetti    ammissibili
all'intervento ai sensi del comma 1, in servizio presso  ciascuna  di
esse.