IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                                  e 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
  Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio  del  26  aprile  1999,
relativa alle discariche di rifiuti. 
  Visto il regolamento (CE) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo al divieto di esportazione e
allo  stoccaggio  in  sicurezza  del  mercurio   metallico,   e,   in
particolare, l'art. 3,  paragrafo  1,  che,  in  deroga  all'art.  5,
paragrafo 3, lettera a), della direttiva 1999/31/CE e  al  punto  2.4
dell'allegato della decisione 2003/33/CE, consente, in condizioni  di
adeguato contenimento e nel rispetto  di  determinati  requisiti,  di
stoccare temporaneamente per piu' di un  anno  o  permanentemente  il
mercurio metallico considerato rifiuto. 
  Vista la direttiva 2011/97/UE del Consiglio, del 5  dicembre  2011,
che modifica gli allegati I, II e III della direttiva 1999/31/CE  per
quanto riguarda  i  criteri  specifici  di  stoccaggio  del  mercurio
metallico considerato rifiuto. 
  Visto il decreto  legislativo  13  gennaio  2003,  n.  36,  recante
attuazione della direttiva 1999/31/CE del  Consiglio  del  26  aprile
1999, relativa alle discariche di rifiuti. 
  Visto il decreto 27 settembre 2010, recante definizione dei criteri
di ammissibilita' dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli
contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio 3 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  1
dicembre 2010, n. 281. 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare,  l'art.
35, comma 3, che, nelle materie di cui all'art. 117,  secondo  comma,
della Costituzione, consente,  fra  l'altro,  di  recepire  direttive
dell'Unione   europea   di   contenuto   non   normativo   con   atto
amministrativo  generale  da  parte  del  Ministro   con   competenza
prevalente  nella  materia,  di  concerto  con  gli  altri   Ministri
interessati. 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  fra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
espresso nella seduta del 24 luglio 2013. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 Modifiche agli allegati I e II del decreto  legislativo  13  gennaio
  2003, n. 36, recante  attuazione  della  direttiva  1999/31/CE  del
  Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti. 
  1. All'allegato I al decreto legislativo 13 gennaio  2003,  n.  36,
dopo  il  punto  3  e'  aggiunto  il  seguente:  «3-bis.   Stoccaggio
temporaneo di mercurio metallico. 
  Ai fini dello stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per  piu'
di un anno si applicano i seguenti requisiti: 
    1. Il mercurio metallico e' stoccato  separatamente  dagli  altri
rifiuti. 
    2. I serbatoi sono stoccati in bacini di raccolta  opportunamente
rivestiti, in modo  da  essere  privi  di  crepe  o  fessure  e  resi
impermeabili  al  mercurio  metallico,  con  un  volume  adeguato   a
contenere la quantita' di mercurio stoccato. 
    3. Il sito di stoccaggio e' provvisto di barriere  artificiali  o
naturali atte a proteggere l'ambiente da emissioni di  mercurio,  con
un volume adeguato a  contenere  la  quantita'  totale  del  mercurio
stoccato. 
    4. Il suolo del sito di stoccaggio  e'  rivestito  con  materiali
impermeabilizzanti resistenti al mercurio.  E'  prevista  un'apposita
pendenza con pozzetto di raccolta. 
    5. Il sito di stoccaggio e' provvisto di un sistema antincendio. 
    6. Lo stoccaggio e' organizzato in modo da garantire che tutti  i
serbatoi siano agevolmente localizzabili.» 
    2. All'allegato II, dopo il punto 5,  e'  aggiunto  il  seguente:
«5-bis Requisiti specifici applicabili al mercurio metallico. 
  Ai fini dello stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per  piu'
di un anno si applicano i seguenti requisiti: 
    1. Controllo, ispezione e gestione delle emergenze. 
    Il sito di stoccaggio e' provvisto di  un  sistema  di  controllo
continuo del vapore di mercurio, con  un  grado  di  sensibilita'  di
almeno 0,02 mg di mercurio/m³. I sensori sono posizionati  a  livello
del pavimento e del soffitto. E' compreso un dispositivo  di  allarme
visivo e acustico. Il sistema e' sottoposto a manutenzione annuale. 
    Il sito di stoccaggio e i serbatoi sono  sottoposti  a  ispezione
visiva da parte di una persona autorizzata almeno una volta al  mese.
Qualora si rilevino perdite, il gestore intraprende immediatamente le
azioni  necessarie  a  evitare  eventuali   emissioni   di   mercurio
nell'ambiente e a ripristinare  la  sicurezza  dello  stoccaggio  del
mercurio.  Eventuali  perdite  sono   considerate   come   fonti   di
significativi effetti negativi sull'ambiente ai sensi  dell'art.  13,
comma 6. 
    Sul sito sono disponibili piani di  emergenza  e  dispositivi  di
protezione adeguati per la manipolazione del mercurio metallico. 
    2. Tenuta di registri. 
    Tutti i documenti contenenti le informazioni di cui  all'allegato
4-bis al decreto 27 settembre 2010, recante definizione  dei  criteri
di ammissibilita' dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli
contenuti nel decreto del ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio 3 agosto  2005,  e  al  precedente  punto  1,  incluso  il
certificato che accompagna il serbatoio, nonche? i registri  relativi
al destoccaggio e alla spedizione del mercurio metallico dopo il  suo
stoccaggio temporaneo e alla destinazione e al trattamento  previsto,
sono conservati per almeno tre anni dal termine dello stoccaggio.»