Art. 2 
 
Modifiche  agli  allegati  al  decreto  27  settembre  2010   recante
  definizione dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica,
  in sostituzione  di  quelli  contenuti  nel  decreto  del  ministro
  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  3  agosto   2005,
  pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 1° dicembre 2010, n. 281. 
  1.  Dopo  l'allegato  4  al  decreto  27  settembre  2010   recante
definizione dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti  in  discarica,
in  sostituzione  di  quelli  contenuti  nel  decreto  del   ministro
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  3  agosto  2005,  e'
aggiunto il seguente: 
 
                                                      «Allegato 4-bis 
 
        Requisiti specifici applicabili al mercurio metallico 
 
  Ai fini dello stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per  piu'
di un anno, si applicano i seguenti requisiti: 
    1. Composizione del mercurio. 
  Il mercurio metallico rispetta le seguenti specifiche: 
    contenuto di mercurio superiore al 99,9 % in peso; 
    assenza di  impurita'  suscettibili  di  corrodere  l'acciaio  al
carbonio o l'acciaio inossidabile (per esempio:  soluzione  di  acido
nitrico, soluzioni di cloruri). 
    2. Serbatoi. 
  I serbatoi utilizzati per  lo  stoccaggio  del  mercurio  metallico
devono essere resistenti alla corrosione e agli  urti.  Le  saldature
sono pertanto da evitare. In particolare, i  serbatoi  rispettano  le
seguenti specifiche: 
    materiale del serbatoio: acciaio al carbonio (minimo di ASTM A36)
o acciaio inossidabile (AISI 304, 316L); 
    i serbatoi sono a tenuta stagna per gas e liquidi; 
    le pareti esterne del serbatoio sono resistenti  alle  condizioni
di stoccaggio; 
    il prototipo del  serbatoio  supera  positivamente  le  prove  di
caduta e di tenuta stagna descritte ai  capitoli  6.1.5.3  e  6.1.5.4
delle Raccomandazioni delle Nazioni  Unite  sul  trasporto  di  merci
pericolose, Manuale delle prove e dei criteri. 
  Al fine di disporre di uno spazio  vuoto  sufficiente  e  garantire
pertanto che non occorrano  perdite  o  deformazioni  permanenti  del
serbatoio in  caso  di  dilatazione  del  liquido  causata  dall'alta
temperatura, il livello di riempimento del serbatoio non supera  l'80
% del suo volume. 
    3. Procedure di ammissione. 
  Sono ammessi  soltanto  i  serbatoi  provvisti  di  certificato  di
conformita' dei requisiti definiti nel presente punto. 
  Le procedure di ammissione rispettano quanto segue: 
    e'  ammesso  soltanto  il  mercurio  metallico   rispondente   ai
requisiti minimi di ammissibilita' sopra definiti; 
    i  serbatoi  sono  sottoposti  a  ispezione  visiva  prima  dello
stoccaggio.  Non  sono  ammessi  serbatoi   danneggiati,   a   tenuta
insufficiente o corrosi; 
    i  serbatoi  recano  un  timbro  indelebile   (apposto   mediante
punzonatura) che menzioni il numero di identificazione del serbatoio,
il materiale di costruzione, il suo peso a vuoto, il  riferimento  al
produttore e la data di costruzione; 
    i  serbatoi  sono  muniti  di  una  targhetta,  fissata  in  modo
permanente, che riporti il numero di identificazione del certificato. 
    4. Certificato 
  Il certificato indicato al precedente punto 3 riporta quanto segue: 
    nome e indirizzo del produttore dei rifiuti; 
    nome e indirizzo del responsabile del riempimento; 
    data e luogo del riempimento; 
    quantita' del mercurio; 
    grado di purezza del mercurio e, se pertinente,  una  descrizione
delle eventuali impurita', incluso il bollettino d'analisi; 
    conferma che i serbatoi sono stati utilizzati esclusivamente  per
il trasporto e/o lo stoccaggio di mercurio; 
    numero di identificazione dei serbatoi; 
    eventuali osservazioni particolari. 
  I certificati sono rilasciati dal produttore dei rifiuti o, qualora
non sia possibile, dalla persona responsabile della loro gestione.»