Art. 2 Modifiche agli allegati al decreto 27 settembre 2010 recante definizione dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 1° dicembre 2010, n. 281. 1. Dopo l'allegato 4 al decreto 27 settembre 2010 recante definizione dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005, e' aggiunto il seguente: «Allegato 4-bis Requisiti specifici applicabili al mercurio metallico Ai fini dello stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per piu' di un anno, si applicano i seguenti requisiti: 1. Composizione del mercurio. Il mercurio metallico rispetta le seguenti specifiche: contenuto di mercurio superiore al 99,9 % in peso; assenza di impurita' suscettibili di corrodere l'acciaio al carbonio o l'acciaio inossidabile (per esempio: soluzione di acido nitrico, soluzioni di cloruri). 2. Serbatoi. I serbatoi utilizzati per lo stoccaggio del mercurio metallico devono essere resistenti alla corrosione e agli urti. Le saldature sono pertanto da evitare. In particolare, i serbatoi rispettano le seguenti specifiche: materiale del serbatoio: acciaio al carbonio (minimo di ASTM A36) o acciaio inossidabile (AISI 304, 316L); i serbatoi sono a tenuta stagna per gas e liquidi; le pareti esterne del serbatoio sono resistenti alle condizioni di stoccaggio; il prototipo del serbatoio supera positivamente le prove di caduta e di tenuta stagna descritte ai capitoli 6.1.5.3 e 6.1.5.4 delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri. Al fine di disporre di uno spazio vuoto sufficiente e garantire pertanto che non occorrano perdite o deformazioni permanenti del serbatoio in caso di dilatazione del liquido causata dall'alta temperatura, il livello di riempimento del serbatoio non supera l'80 % del suo volume. 3. Procedure di ammissione. Sono ammessi soltanto i serbatoi provvisti di certificato di conformita' dei requisiti definiti nel presente punto. Le procedure di ammissione rispettano quanto segue: e' ammesso soltanto il mercurio metallico rispondente ai requisiti minimi di ammissibilita' sopra definiti; i serbatoi sono sottoposti a ispezione visiva prima dello stoccaggio. Non sono ammessi serbatoi danneggiati, a tenuta insufficiente o corrosi; i serbatoi recano un timbro indelebile (apposto mediante punzonatura) che menzioni il numero di identificazione del serbatoio, il materiale di costruzione, il suo peso a vuoto, il riferimento al produttore e la data di costruzione; i serbatoi sono muniti di una targhetta, fissata in modo permanente, che riporti il numero di identificazione del certificato. 4. Certificato Il certificato indicato al precedente punto 3 riporta quanto segue: nome e indirizzo del produttore dei rifiuti; nome e indirizzo del responsabile del riempimento; data e luogo del riempimento; quantita' del mercurio; grado di purezza del mercurio e, se pertinente, una descrizione delle eventuali impurita', incluso il bollettino d'analisi; conferma che i serbatoi sono stati utilizzati esclusivamente per il trasporto e/o lo stoccaggio di mercurio; numero di identificazione dei serbatoi; eventuali osservazioni particolari. I certificati sono rilasciati dal produttore dei rifiuti o, qualora non sia possibile, dalla persona responsabile della loro gestione.»