Art. 2
Con successivo provvedimento sara' definito il trattamento
economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione
vigente.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al
competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di
ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove
ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 14 ottobre 2013
d'ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
Zaccardi