IL DIRETTORE GENERALE 
                        per la motorizzazione 
 
  Visto l'art. 78 del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,
recante Nuovo Codice della  strada,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,   che   dispone   in   materia   di   modifiche   delle
caratteristiche   costruttive   dei   veicoli   in   circolazione   e
aggiornamento della carta di circolazione; 
  Visto l'art. 236 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre  1992,  n.  495,  recante  regolamento  di   esecuzione   ed
attuazione del nuovo Codice della strada, e successive  modificazioni
ed  integrazioni,  che  dispone  in   materia   di   modifica   delle
caratteristiche  costruttive   dei   veicoli   in   circolazione   ed
aggiornamento della carta di circolazione; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
28 aprile 2008, recante «Recepimento della direttiva 2007/46/CE della
Commissione europea del 5 settembre 2007,  relativa  all'omologazione
dei veicoli a motore  e  dei  loro  rimorchi,  nonche'  dei  sistemi,
componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli»; 
  Visto il Regolamento n. 48 della Commissione economica per l'Europa
delle  Nazioni  Unite   recante   «Disposizioni   uniformi   relative
all'omologazione dei veicoli per quanto concerne l'installazione  dei
dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa», di  seguito
indicato come «regolamento UNECE 48»; 
  Visto il Regolamento n. 87 della Commissione economica per l'Europa
delle  Nazioni  Unite   recante   «Disposizioni   uniformi   riguardo
all'omologazione delle luci di marcia  diurna  per  autoveicoli»,  di
seguito indicato come «regolamento UNECE 87»; 
  Visto l'art. 152 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
285, che prescrive, tra l'altro, l'obbligo  per  gli  autoveicoli  di
usare taluni dispositivi di  segnalazione  visiva  fuori  dai  centri
abitati anche durante la marcia diurna; 
  Considerata l'esigenza di regolamentare, l'installazione delle luci
di marcia diurna sugli autoveicoli in circolazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «luce di  marcia  diurna»  una  luce  rivolta  verso  l'avanti
destinata a rendere il veicolo piu' facilmente  visibile  durante  la
circolazione diurna. Si applicano, ove ricorrano, le  definizioni  di
cui al paragrafo 2 del citato Regolamento UNECE 87; 
    b)  «autoveicolo»,  un  veicolo  a  motore  cosi'  come  definito
all'art. 3, punto  m),  del  decreto  ministeriale  28  aprile  2008,
concernente il recepimento della direttiva 2007/46/CE.