IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
          IL MINISTRO DELLA INFRASTRUTTURE E DEI TRASPOSTI 
 
 
                                  e 
 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e  in  particolare  l'art.
37, ultimo comma; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
620,  recante  «Disciplina  dell'assistenza  sanitaria  al  personale
navigante, marittimo  e  dell'aviazione  civile»,  e  in  particolare
l'art.  7,  che  prevede  che  con  decreto  interministeriale   sono
disciplinati corsi di pronto soccorso per il personale navigante; 
  Vista la Convenzione internazionale IMO STCW 78/95  sugli  standard
di  addestramento,  Certificazione  e  tenuta  della  guardia  per  i
marittimi, cui l'Italia ha aderito con la legge 21 novembre 1985,  n.
739, che prevede determinati requisiti di  formazione  per  il  primo
soccorso sanitario e l'assistenza medica a bordo di navi; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita',  di  concerto  con  il
Ministro dei trasporti e della navigazione e con  il  Ministro  della
pubblica  istruzione  25  agosto  1997,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale  n.  215  del  15  settembre  1997,   che   disciplina   la
«Certificazione delle competenze della gente di mare  in  materia  di
primo soccorso sanitario e di  assistenza  medica  a  bordo  di  navi
mercantili»  in  conformita'  a  quanto  previsto  dalla  Convenzione
internazionale IMO STCW 78/95; 
  Vista la Convenzione internazionale sul lavoro marittimo  (ILO-MLC,
2006), in corso di ratifica, che  prevede  che  i  marittimi  che  si
apprestano ad  assicurare  cure  mediche  di  emergenza  abbiano  una
formazione conforme a quanto previsto dal codice STCW  78  nella  sua
versione aggiornata, da ultimo a Manila nel 2010; 
  Considerato che la citata Convenzione (ILO-MLC, 2006)  a  decorrere
dal 20 agosto 2013  diverra'  vincolante  per  i  Paesi  che  l'hanno
ratificata e che a partire da tale data  i  certificati  italiani  di
primo soccorso sanitario e di  assistenza  medica  a  bordo  di  navi
potrebbero essere ritenuti irregolari in quanto non danno atto  della
conformita' della formazione alla Convenzione STCW 78/95,  nella  sua
versione aggiornata; 
  Visto il  decreto  legislativo  7  luglio  2011,  n.  136,  recante
attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi
di formazione per la gente di mare ed in particolare l'art. 12, comma
3, che prevede che il Ministero della salute  emani  un  decreto,  da
adottare d'intesa con la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra
Stato,  regioni  e  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,   che
disciplini i contenuti, i metodi ed i mezzi di  insegnamento  nonche'
le procedure di qualificazione dei docenti e dei corsi e le  relative
norme di qualita'; 
  Considerato che le competenze attualmente richieste alla  gente  di
mare in materia di primo soccorso sanitario e di assistenza medica  a
bordo di navi mercantili dal citato decreto  ministeriale  25  agosto
1997 sono gia' conformi non solo alle prescrizioni della  Convenzione
internazionale IMO STCW 78/95, ma anche ai successivi emendamenti  di
Manila 2010, e che nei modelli dei certificati allegati al decreto si
da' atto della sola conformita' alla Convenzione  STCW  78/95  e  non
anche ai successivi aggiornamenti; 
  Considerata la necessita', in attesa dell'adozione del  decreto  di
cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo  n.  136  del  2011
citato, di provvedere a dare  atto  della  conformita'  predetta  nei
modelli dei certificati attestanti le competenze della gente di  mare
in materia di primo soccorso sanitario («First Aid») e di  assistenza
medica  a  bordo  di  navi  mercantili  («Medical  Care»),  contenuti
rispettivamente negli allegati A e B del decreto interministeriale 25
agosto 1997, al fine di adeguarli alle prescrizioni internazionali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Gli allegati A e B  del  decreto  ministeriale  25  agosto  1997
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 1997 sono
sostituiti rispettivamente dagli allegati A e B al presente decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 novembre 2013 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Lorenzin 
 
 
          Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
                                Lupi 
 
 
            Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' 
                           e della ricerca 
                              Carrozza