Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita  della  specialita'
medicinale  BYDUREON  (exenatide)   -   autorizzata   con   procedura
centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione  del
17 giugno 2011 ed inserita nel registro  comunitario  dei  medicinali
con i numeri: 
      EU/1/11/696/001  «2  mg  polvere  e  solvente  per  sospensione
iniettabile  a  rilascio  prolungato  -  uso  sottocutaneo-  polvere:
flaconcino (vetro), solvente: siringa (vetro)» 4×1 kit monodose  -  1
flacone + siringa; 
      EU/1/11/696/002  «2  mg  polvere  e  solvente  per  sospensione
iniettabile  a  rilascio  prolungato-  uso  sottocutaneo  -  polvere:
flaconcino (vetro), solvente: siringa (vetro)» 3× (4×1) kit  monodose
- 1 flacone + siringa confezione multipla. 
    Titolare A.I.C.: Bristol-Myers Squibb/Astrazeneca Eeig. 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto  l'art.  48  del  decreto  legge  30  settembre  2003  n.269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre  2004,  n.245  recante  norme  sull'organizzazione  ed   il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato come  modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n.145; 
  Visto il decreto del Ministro della Salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio Centrale  del  Bilancio  al  Registro  «Visti
Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato Direttore Generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante  «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Visto il Regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Vista la domanda con la quale la ditta Eli Lilly  Nederland  BV  ha
chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilita'; 
  Vista la decisione della Commissione Europea del 13 marzo 2013, con
la quale la titolarita'  della  specialita'  medicinale  BYDUREON  e'
stata trasferita alla ditta Bristol-Myers Squibb/AstraZeneca EEIG; 
  Visto il parere della  Commissione  Consultiva  tecnico-scientifica
nella seduta del 13 maggio 2011; 
  Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del  17
settembre 2013; 
  Vista la deliberazione n. 24 in data 22 ottobre 2013 del  Consiglio
di Amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  Direttore
Generale; 
  Considerato che per la corretta gestione  delle  varie  fasi  della
distribuzione, alla specialita' medicinale debba venir attribuito  un
numero di identificazione nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC 
 
  Alla specialita' medicinale BYDUREON (exenatide)  nelle  confezioni
indicate vengono attribuiti  i  seguenti  numeri  di  identificazione
nazionale: 
  Confezione 
    «2 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile  a  rilascio
prolungato -  uso   sottocutaneo -   polvere:   flaconcino   (vetro),
solvente: siringa (vetro)» 4x1 kit monodose - 1 flacone +  siringa  -
AIC n. 041276015/E (in base 10) 17CNMH (in base 32); 
  Confezione 
    «2 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile  a  rilascio
prolungato -  uso   sottocutaneo -   polvere:   flaconcino   (vetro),
solvente: siringa (vetro)»  3x  (4x1)  kit  monodose -  1  flacone  +
siringa confezione multipla - AIC n. 041276027/E (in base 10)  17CNMV
(in base 32). 
  Indicazioni terapeutiche: BYDUREON e' indicato nel trattamento  del
diabete mellito di tipo 2 in associazione a: 
    Metformina 
    Sulfonilurea 
    Tiazolidindione 
    Metformina e sulfonilurea 
    Metformina e tiazolidindione 
  in pazienti adulti che non hanno raggiunto  un  adeguato  controllo
glicemico con la dose massima tollerata di queste terapie orali.