IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19  gennaio
2009, che stabilisce norme comuni  relative  ai  regimi  di  sostegno
diretto nell'ambito  della  politica  agricola  comune  e  istituisce
taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, che modifica  i
regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n.  378/2007  e
abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 della  Commissione,  del  29
ottobre  2009,  recante  modalita'  di  applicazione  del  regime  di
pagamento unico di cui al titolo III del citato regolamento  (CE)  n.
73/2009 del Consiglio; 
  Visto  il  regolamento  di  Esecuzione  (UE)  n.   287/2013   della
Commissione, del 22 marzo 2013, recante modifica degli allegati IV  e
VIII del regolamento (CE) n. 73/2009; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 5 agosto 2004, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 2004,  recante  disposizioni
per l'attuazione della riforma  della  politica  agricola  comune,  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 24 marzo 2005, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 98 del 29 aprile 2005, concernente la gestione
della riserva nazionale, e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia  alle  Comunita'  europee,  cosi'  come
modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2004, n.
157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004  n.  204,
con il quale si dispone che il  Ministro  delle  politiche  agricole,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,  nell'ambito  di
propria  competenza,  provvede  con  decreto   all'applicazione   nel
territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; 
  Considerato  che  l'art.  41  del  regolamento  (CE)   n.   73/2009
stabilisce  che  gli  Stati  membri  possono  utilizzare  la  riserva
nazionale per assegnare diritti all'aiuto in base a criteri oggettivi
e in modo da assicurare parita' di trattamento tra gli agricoltori ed
evitare distorsioni del mercato e della concorrenza; 
  Considerato  che,  a  seguito  dell'integrazione  nel   regime   di
pagamento unico della restante parte  del  sostegno  accoppiato  alle
prugne  dell'Ente  destinate  alla  trasformazione,  come   stabilito
nell'articolo 54 paragrafo 2 e nell'allegato XI del regolamento  (CE)
n. 73/2009 e dell'entrata in vigore  del  regolamento  di  Esecuzione
(UE) n. 247/2013, che ha modificato gli importi dei massimali fissati
dallo stesso regolamento (CE) n. 73/2009,  e'  necessario  aggiornare
gli importi da utilizzare per il calcolo delle medie regionali; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente  tra  lo  Stato,  le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella  seduta  del
26 settembre 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  L'allegato  B  del  decreto  ministeriale  24  marzo  2005   e'
sostituito dal seguente: 
 
                             «Allegato B 
 
  1. Ai fini della definizione delle medie regionali di cui  all'art.
2  del  presente  decreto  si  utilizza  la  componente  di   plafond
nazionale,  prevista  all'allegato  VIII  del  regolamento  (CE)   n.
73/2009, immediatamente associabile all'utilizzo delle superfici  nel
periodo di riferimento, come riportato nella tabella seguente: 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. Il plafond nazionale disponibile, ricavato come  al  punto  1  e
decurtato delle percentuali di riduzione previste ai sensi  dell'art.
2 del decreto del Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali 29  luglio  2009,  viene  suddiviso  tra  le  diverse  zone
elencate  nell'allegato  A,  in  proporzione  alla   percentuale   di
generazione degli importi di riferimento (per  stesse  componenti  di
plafond) dei titoli storici nella stessa zona. 
  3. Ai fini della determinazione delle medie regionali  si  utilizza
il totale  delle  superfici  eleggibili  dichiarate  nel  periodo  di
riferimento nelle diverse zone. 
  4. Per ciascuna particella dichiarata nel  periodo  di  riferimento
varra'  il  valore  piu'  recente  seguendo  l'ordine   di   recupero
dell'informazione. 
  5. Il valore  medio  regionale  e'  individuato  dal  rapporto  tra
importo di riferimento disponibile per la regione di cui al punto 2 e
superficie eleggibile regionale di cui al punto 3». 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 17 ottobre 2013 
 
                                             Il Ministro: De Girolamo 

Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2013 
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 10, foglio n. 200