IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                   per i trasporti, la navigazione 
                ed i sistemi informativi e statistici 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
Codice  della  Strada»,  come  da  ultimo  modificato   dal   decreto
legislativo  18  aprile  2011,  n.  59,  recante  «Attuazione   delle
direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida»,
e dal Capo I del decreto legislativo  16  gennaio  2013,  n.  2,  che
modifica ed integra le disposizioni del citato decreto legislativo n.
59 del 2011; 
  Visto in particolare l'art. 119, commi 2 e 4, e 126, comma  8,  del
predetto  decreto  legislativo   n.   285   del   1992,   concernente
l'individuazione dei soggetti certificatori in materia  di  requisiti
di idoneita' psico-fisica alla guida; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 agosto 2013 - pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  2  ottobre
2013, n. 231 - recante «Disciplina dei contenuti  e  delle  procedure
della comunicazione del rinnovo di validita' della patente», adottato
ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120; 
  Visto in particolare l'art. 4 del predetto decreto 9  agosto  2013,
che rinvia ad un decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti d'intesa con  il  Ministero  della  salute,  la  disciplina
applicativa delle nuove procedure di  comunicazione  del  rinnovo  di
validita' della patente; 
  Ritenuto, pertanto,  di  disciplinare  le  predette  procedure,  in
coerenza con il predetto decreto 9 agosto 2013 ed in particolare  con
le    finalita'    di    digitalizzazione    delle    procedure     e
dematerializzazione della documentazioni ivi richiamate; 
  Acquisito il parere favorevole del Ministero della salute con  nota
prot. n. LEG 0006182-P-12/11/2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell'art. 4  del  decreto
del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  9  agosto  2013,
disciplina le procedure necessarie affinche' i medici e le  strutture
di cui all'art. 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 e successive modificazioni, le commissioni mediche  locali  di
cui al comma 4 dello stesso art. 119 e le strutture di  cui  all'art.
201, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  in  sede
di rinnovo di validita' di  una  patente  di  guida,  procedano  alla
trasmissione  telematica  della  comunicazione  dei   contenuti   del
certificato medico, della foto  e  della  firma  del  titolare  della
patente stessa, ai sensi degli articoli 1  e  2  del  citato  decreto
ministeriale,  nonche'  alla  stampa  e   consegna   della   ricevuta
dell'avvenuta conferma di validita' della patente di guida, ai  sensi
dell'art. 3 del citato decreto ministeriale. 
  2.  Il  presente  decreto  disciplina  altresi'  le  procedure  che
dovranno essere esperite qualora l'acquisizione e verifica dei dati e
della documentazione di cui agli articoli  1  e  2  del  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013  non  dia
esito positivo. 
  3. Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto  le
domande di conferma di validita' di una patente di guida,  presentate
prima di quattro mesi dalla data di scadenza della validita' stessa.