Art. 2 Requisiti per l'accesso alla procedura informatica 1. Per procedere all'attivita' di cui all'art. 1, comma 1, i soggetti di cui allo stesso articolo devono accedere al sistema informatico del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, attraverso sito web Il Portale dell'Automobilista. A tal fine devono: a) richiedere l'attribuzione di apposite credenziali di accesso al predetto sistema informatico all'ufficio della motorizzazione territorialmente competente in base ai criteri definiti dagli articoli 1, 2 e 3, del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011, e successive modificazioni; b) accedere al sito internet www.ilportaledellautomobilista.it con le suddette credenziali; c) acquisire il numero di identificazione personale (PIN) che il sistema informatico genera. 2. La richiesta di cui al comma 1, lettera a), e' esperita dai medesimi soggetti legittimati a chiedere il codice di identificazione ai sensi dell'art. 1, commi 1 ed 1-bis, del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011, e successive modificazioni, e gia' titolari dello stesso codice.