Art. 2 
 
 
         Requisiti per l'accesso alla procedura informatica 
 
  1. Per procedere all'attivita'  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  i
soggetti di cui allo  stesso  articolo  devono  accedere  al  sistema
informatico del Dipartimento per i trasporti,  la  navigazione  ed  i
sistemi informativi e statistici,  attraverso  sito  web  Il  Portale
dell'Automobilista. A tal fine devono: 
    a) richiedere l'attribuzione di apposite credenziali  di  accesso
al predetto  sistema  informatico  all'ufficio  della  motorizzazione
territorialmente  competente  in  base  ai  criteri  definiti   dagli
articoli 1, 2 e 3, del  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi  e  statistici  31
gennaio 2011, e successive modificazioni; 
    b) accedere al  sito  internet  www.ilportaledellautomobilista.it
con le suddette credenziali; 
    c) acquisire il numero di identificazione personale (PIN) che  il
sistema informatico genera. 
  2. La richiesta di cui al comma 1,  lettera  a),  e'  esperita  dai
medesimi soggetti legittimati a chiedere il codice di identificazione
ai sensi dell'art. 1, commi 1 ed 1-bis,  del  decreto  del  Capo  del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici 31 gennaio 2011,  e  successive  modificazioni,  e  gia'
titolari dello stesso codice.